Con la risposta a interpello n. 8 del 12 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il titolare di STA rientra tra i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del TUR ovvero gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati. Infatti, l’articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006 nel determinare l’abolizione dell’obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri cui l’Istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l’autentica delle sottoscrizioni ai titolari di sportelli telematici dell’automobilista (STA).
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 8 del 12 gennaio 2024 in tema di riconducibilità dei titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) tra i soggetti obbligati alla registrazione.
L’articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006 nel determinare l’abolizione dell’obbligo di autentica notarile sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10 metri cui l’Istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l’autentica delle sottoscrizioni ai titolari di sportelli telematici dell’automobilista (STA).
Al riguardo, si rileva che con sentenza n. 45299 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione, V sezione penale, ha precisato, per quanto con riferimento ad una differente fattispecie che involgeva profili di natura penale, che l’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, prevista dall’art. 7 del d.l. 223/2006 (cd. decreto Bersani) è attività riferibile esclusivamente al titolare dello ‘sportello telematico dell’automobilista’, il quale, in quanto delegato della pubblica amministrazione all’espletamento della relativa procedura, è tenuto ad accertare anche l’identità del venditore dei beni. In tal senso depone, del resto, la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto che il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto ”sportello telematico dell’automobilista” (STA) riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero ”iter” che sfocia nella produzione dei documenti previsti dalle disposizioni di cui al dPR n. 358 del 2000 e, quindi, anche nel momento in cui accerta l’identità del venditore del veicolo del quale, perciò, è necessaria la presenza, tale attività risolvendosi nel compimento di un atto pubblico (Sez. 5, n. 28086 del 23/06/2011).
Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale, atteso che l’attività di autenticazione delle sottoscrizioni posta in essere è riconducibile all’ambito applicativo dell’articolo 7 del decreto legge n. 223 del 2006, è stato evidenziato che il titolare di STA rientra tra i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, lettera b), del TUR ovvero gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
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