Anche la congruità del corrispettivo può formare oggetto di valutazione in sede di accertamento

In tema di congruità del corrispettivo, sebbene la base imponibile delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi sia ordinariamente costituita dall’ammontare complessivo delle somme dovute al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali convenute dalle parti e il corrispettivo sul quale calcolare l’imposta sia rimesso alla libera determinazione dei contraenti, non è escluso che la congruità del corrispettivo possa, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a condurre ad una riqualificazione dell’operazione alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto di interessi. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 182 del 31 gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 182 del 31 gennaio 2023 in tema di qualificazione delle operazioni di cessione del medicinale effettuate al prezzo simbolico di 1 euro.

Il prezzo simbolico o apparente (i.e. nummo uno ­ ”per un soldo”) si distingue dal prezzo irrisorio (o vile): l’uno, in quanto privo di ogni valore, renderebbe, in linea di principio, nulla la compravendita per difetto di un requisito essenziale? l’altro, in quanto provvisto di un qualche valore, seppur molto inferiore al livello di mercato, non inciderebbe sulla validità del contratto, ma porrebbe soltanto una questione di interpretazione negoziale e definizione causale.

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, ”le parti sono i migliori giudici dei loro interessi”.

La cessione del farmaco al prezzo di 1 euro potrebbe indurre a ritenere l’operazione sostanzialmente gratuita, con la conseguenza che l’intera operazione dovrebbe essere valutata alla luce della relativa disciplina prevista ai fini IVA.

Infatti, sebbene la base imponibile delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi sia ordinariamente costituita dall’ammontare complessivo delle somme dovute al cedente/prestatore secondo le condizioni contrattuali convenute dalle parti e il corrispettivo sul quale calcolare l’imposta sia rimesso alla libera determinazione dei contraenti, non è escluso che la congruità del corrispettivo possa, comunque, formare oggetto di valutazione/indagine in sede di accertamento e costituire un elemento idoneo a condurre ad una riqualificazione dell’operazione di cui trattasi alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto di interessi.

A cura della Redazione

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