Considerata la sovrapponibilità della Fusione estera alla fusione per incorporazione disciplinata dal codice civile italiano, può ritenersi applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del Decreto attuativo e, pertanto, si ritiene che l’operazione prospettata rientri tra quelle che non interrompono il regime di Consolidato, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 400 del 27 luglio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 400 del 27 luglio 2023 in tema di fusione tra società residenti nello stesso paese UE con stabile organizzazione in Italia.
Le operazioni straordinarie possono determinare o meno l’interruzione anticipata del regime del consolidato nazionale prima del compimento del triennio, con gli effetti previsti dall’art. 124 del TUIR.
La normativa secondaria ha previsto specificamente le ipotesi in cui il regime della tassazione di gruppo non si interrompe (cfr. art. 11 del D.M. 1° marzo 2018), differenziandole da quelle nelle quali, invece, lo stesso regime viene meno la fusione di una società esterna al consolidato nella consolidante si colloca nell’ambito delle operazioni disciplinate dall’art. 11, comma 3, del decreto ministeriale attuativo del 1° marzo 2018, il quale stabilisce che la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa nel consolidato non interrompe la tassazione di gruppo, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del testo unico.
Inoltre, la fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte della stessa società (o ente) consolidante, non rappresenta un’ipotesi di interruzione delregime di tassazione consolidata, sempre che permangano i requisiti di cui all’art. 117 del tuir.
Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 11, comma 3 del citato decreto ministeriale anche al caso di una fusione estera di due società residenti nel medesimo Stato estero, è necessario verificare se la Fusione, che si configura quale ”fusione nazionale estera” in quanto conclusa tra due società residenti nello stesso Stato estero, sia assimilabile ad una fusione nazionale.
Considerata, dunque, la sovrapponibilità della Fusione alla fusione per incorporazione disciplinata dal codice civile italiano, può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del Decreto attuativo e, pertanto, si ritiene che l’operazione prospettata rientri tra quelle che non interrompono il regime di Consolidato, qualora permangano i requisiti di cui all’art. 117 del TUIR.
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