Ancora una proroga per il riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo
- 28 Ottobre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La previsione di un credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo si poneva l’obiettivo di sostenere e favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese del nostro Paese (piano nazionale impresa 4.0).
Sin dalla sua introduzione, però, la disciplina fiscale del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo ha subito reiterate modifiche che hanno creato incertezze interpretative e applicative, soprattutto in considerazione dell’estrema difficoltà tecnica di individuare, con ragionevole attendibilità e oggettività, le caratteristiche delle attività che siano ricomprese in tali ambiti.
La certificazione
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A tali fini, è stato istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.
Tale certificazione può essere richiesta “a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”.
La certificazione “esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata” (art. 23, comma 4).
Il riversamento dei crediti 2015-2019
In particolare, possono beneficiare della regolarizzazione coloro che:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La norma prevede che la procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla suddetta data, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.
L’accesso alla procedura è, inoltre, precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi di mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate doveva essere riversato entro il 16 dicembre 2023. Il versamento può essere effettuato anche in tre rate di pari importo. In caso di pagamento rateale pagamento rateale sono dovutigli interessi calcolati al tasso legale.
Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.
La procedura di regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi.
La proroga del termine
Adempimento |
Vecchio termine |
Nuovo termine |
Invio della richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della regolarizzazione |
30 novembre 2023 |
30 giugno 2024 |
Termine per il riversamento del credito o per il pagamento della prima rata |
16 dicembre 2023 |
16 dicembre 2024 |
Termine di versamento della seconda e terza rata in caso di pagamento rateale |
16 dicembre 2024 16 dicembre 2025 |
16 dicembre 2025 16 dicembre 2026 |
Decorrenza interessi in caso di pagamento rateale |
17 dicembre 2023 |
17 dicembre 2024 |
Restano salvi i riversamenti già effettuati dai contribuenti prima della modifica dei termini di versamento per effetto della norma in commento.
La decadenza per il recupero del credito
Si ricorda che il termine di decadenza per l’azione dell’Ufficio viene a scadenza, ordinariamente:
Per quanto riguarda gli altri atti impositivi relativi ai crediti utilizzati nel 2017 (ai sensi dell’art. 3, comma 8, D.L. n. 143/2013, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”), il termine di decadenza a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (a parte i casi particolari di omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione integrativa) dovrebbe essere ormai spirato il 24 marzo 2023 e non pare possibile che la norma possa essere letta come riapertura di termini ormai consumati al momento della sua entrata in vigore.
I “nodi” irrisolti
Per questa ragione è stata introdotta la possibilità di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, possibilità, però, circoscritta ai casi diversi a quelli già oggetto di constatazione con PVC (oltreché, naturalmente, a quelli già oggetto di accertamento o di atto di recupero crediti, definitivo o non definitivo). Resta inteso, comunque, che in una eventuale fase contenziosa potrebbero valere, nell’ambito del libero convincimento del giudice, anche certificazioni rilasciate da soggetti iscritti nell’apposito albo, pur in presenza di violazioni constatate o accertate.