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Annullamento in autotutela anche del parere di congruità della parcella

Annullamento In Autotutela Anche Del Parere Di Congruità Della Parcella

Il Consiglio dell’Ordine potrà procedere ad annullare totalmente o parzialmente il proprio parere di congruità della parcella ove i nuovi elementi di fatto e diritto sopravvenuti siano idonei a configurare violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza e non sia decorso un termine irragionevole dall’emanazione del parere di congruità. Lo ha chiarito il CNDCEC con il pronto ordini n. 168 del 4 agosto 2023, con cui ha specificato che nel caso in cui non si configurassero le condizioni per l’annullamento, nulla vieta al soggetto controinteressato di far valere le proprie contestazioni in sede giudiziaria.

Con il pronto ordini n. 168 del 4 agosto 2023 il CNDCEC ha fornito chiarimenti sull’annullamento in autotutela del parere di congruità della parcella.

La formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti costituisce funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell’interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.

Essa consiste in una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo rispettoso delle forme e dei termini di cui alla L. n. 241/1990. Di conseguenza, il parere di congruità assume la forma di provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo. In generale, in base alla L. n. 241/1990, tutti i provvedimenti amministrativi possono essere oggetto di annullamento.

Di conseguenza, ove i nuovi elementi di fatto e diritto sopravvenuti siano idonei a configurare violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza e non sia decorso un termine irragionevole dall’emanazione del parere di congruità, il Consiglio dell’Ordine, preso atto della nuova valutazione effettuata dalla Commissione, potrà procedere ad annullare totalmente o parzialmente il proprio provvedimento.

Nel caso in cui non si configurassero le condizioni per l’annullamento, nulla vieta al soggetto controinteressato di far valere le proprie contestazioni in sede giudiziaria.

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