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Anticorruzione: termine al 15 luglio 2024 per la pubblicazione delle attestazioni sugli obblighi di pubblicazione

Anticorruzione: Termine Al 15 Luglio 2024 Per La Pubblicazione Delle Attestazioni Sugli Obblighi Di Pubblicazione

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 61 dell’8 maggio 2024 riguardante gli adempimenti anticorruzione e trasparenza e la Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024.

L’ANAC ha fissato al 15 luglio 2024 il termine per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” delle attestazioni, complete della scheda delle verifiche di rilevazione, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di specifiche categorie di dati al 31 maggio 2024.

Il documento dovrà anche contenere un’attestazione riguardo all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”. Nello specifico, il provvedimento individua i soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione, nonché gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione da parte dell’OIV (o dell’Organismo con funzioni analoghe) per le diverse tipologie di enti.

Al fine di rendere agevole l’adempimento, gli Ordini professionali sono tenuti ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati individuati per le pubbliche amministrazioni limitatamente a quelli compatibili con la loro peculiare natura, organizzazione e attività.

Come indicato nel provvedimento in esame, per gli obblighi di pubblicazione dei dati ex d.lgs. n. 33/2013, si deve tener conto delle semplificazioni previste per gli Ordini professionali dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021.

In particolare:

– l’obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Performance», sotto-sezione «Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale» (art. 20) è stato escluso in quanto ritenuto non compatibile con la natura e peculiarità degli Ordini professionali;

– l’obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione» (art. 31, co. 1) deve ritenersi escluso limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione. Resta confermato l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull’attività e l’organizzazione;

– l’obbligo di pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32) deve riferirsi ai soli servizi forniti ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non a quelli resi agli Iscritti;

– l’obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36) deve riferirsi al sistema di pagamenti informatici PagoPa;

– l’obbligo di pubblicazione dei dati afferenti alla sezione «Pianificazione e governo del territorio» (art. 39) è stato escluso in ragione della sua incompatibilità con la natura e attività degli Ordini professionali.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024, l’OIV (o l’Organismo con funzioni analoghe), deve utilizzare, previa registrazione e profilazione, esclusivamente l’applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito web dell’Autorità.

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