Antiriciclaggio: chiarimenti su organizzazione, procedure e controlli interni

Con una nota del 9 gennaio 2024 la Banca d’Italia ha chiarito che l’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio può essere attribuito a un amministratore privo di altre deleghe (c.d. non esecutivo) che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo. Le Disposizioni non contemplano la possibilità che l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio deleghi a terzi lo svolgimento dei propri compiti.

La Banca d’Italia ha pubblicato una nota riguardante le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, nella nota vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 così come modificate dal Provvedimento del 1° agosto 2023, in recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05).

La nota chiarisce che l’incarico di esponente responsabile per l’antiriciclaggio può essere attribuito all’amministratore delegato. Nell’individuare l’amministratore cui attribuire l’incarico, gli intermediari dovranno in ogni caso verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considerare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

L’incarico può essere attribuito a un amministratore privo di altre deleghe (c.d. non esecutivo) che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo.

Le Disposizioni, in linea con gli Orientamenti, non contemplano la possibilità che l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio deleghi a terzi lo svolgimento dei propri compiti.

La nota chiarisce anche che l’incarico di esponente responsabile per l’AML si intende assegnato agli esponenti delle succursali (ad es. al cd. branch manager). In ogni caso, in mancanza di un organo di amministrazione a livello locale, non trovano applicazione le previsioni che disciplinano la procedura di nomina e i requisiti dell’esponente responsabile per l’AML.

Quanto alla funzione antiriciclaggio è stato chiarito che le Disposizioni, in coerenza con l’approccio adottato dagli Orientamenti EBA, non impongono necessariamente la formalizzazione della nomina di un sostituto del responsabile della funzione antiriciclaggio. Questa soluzione organizzativa è indicata a titolo esemplificativo quale modalità per assicurare la continuità operativa della funzione.

Inoltre l’obbligo di presentare una relazione di gruppo si aggiunge, e non si sostituisce, all’analogo obbligo individuale di ciascuna entità del gruppo.

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