Potremmo definire il riciclaggio come un anello di congiunzione tra il mondo considerato lecito con quello che consideriamo illecito. È un reato, grave, che spesso viene considerato più come un peccato veniale se non addirittura neanche come reato.
Il riciclaggio non rappresenta un mero elemento accessorio rispetto ai reati che lo precedono, ma costituisce un’autonoma attività criminale, funzionalmente determinante dei reati stessi, con una marcata connotazione economico-finanziaria, che è data dalla capacità di trasformare la liquidità di provenienza illecita in potere d’acquisto effettivo, utilizzabile per scopi di consumo, risparmio o investimento.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano realmente una grave minaccia per l’economia e la sicurezza dei cittadini e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario e alterare il libero mercato.
La dimensione transnazionale di questi fenomeni è alla base di un significativo processo di armonizzazione internazionale delle regole e della vigilanza a loro diretti, tendente a evitare che chi movimenta fondi di provenienza illecita o finanzia il terrorismo possa approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi.
Tre pilastri della lotta al riciclaggio
1. il coinvolgimento di intermediari finanziari, operatori economici, professionisti;
2. la collaborazione tra autorità nazionali e internazionali attraverso un ampio scambio di informazioni e l’omogeneizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza;
3. l’analisi approfondita dei fenomeni e l’uso di strumenti di controllo sempre più efficaci.
Segnalazione di operazione sospetta: un’attività complessa
Con lo stesso decreto legislativo, sono stati attributi alla Banca d’Italia compiti di regolamentazione e di vigilanza sugli intermediari per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed è stata istituita l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che opera in condizioni di autonomia e indipendenza all’interno della Banca d’Italia. L’UIF ha il compito di acquisire informazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio e svolge questo delicato compito tramite le segnalazioni di operazioni sospette che vengono trasmesse dai soggetti obbligati.
La segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenza della UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
È una comunicazione che deve essere effettuata dal soggetto obbligato quando sa, ne ha certezza, sospetta o ha ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte dei propri clienti.
Il sospetto deve essere desunto sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito dello svolgimento della propria attività professionale, considerando le caratteristiche, l’entità, la natura dell’operazione analizzata o qualsiasi altra circostanza conosciuta e in relazione alle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal cliente cui è riferita.
È spesso una attività complessa e piena di dubbi.
Come ridurre la complessità dietro la SOS?
Al fine di ridurre la complessità della valutazione che sta dietro alla segnalazione di operazione sospetta, l’UIF emana degli indicatori di anomalia e schemi di comportamento da considerare anomalo affinché il sistema segnaletico sia veramente di aiuto è necessario che gli operatori, sulla base delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, sappiano diagnosticare tempestivamente gli indizi di riciclaggio, anche in fattispecie complesse, e di rappresentarli nelle segnalazioni inviate alla UIF in modo esaustivo ed efficace.
Gli indicatori di anomalia sono quindi strumenti ausiliari senza un valore vincolante che hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.
Periodicamente viene effettuata una revisione degli indicatori di anomalia al fine di adeguare le esigenze di approfondimento con nuove tipologie di comportamenti criminosi in modo di rendere più alte le proprietà dei flussi delle segnalazioni che permetterà all’UIF di tenere aggiornato il proprio patrimonio di informazioni grazie alla collaborazione attiva dei soggetti obbligati.
Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio
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Il documento è strutturato nel modo seguente:
– gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
– gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
– gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
I soggetti obbligati selezioneranno gli indicatori rilevanti sulla base della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili, in modo da ritenere sospetta qualsiasi circostanza che non sia giustificata da specifiche esigenze, rappresentate dallo stesso soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.
Ai fini della selezione, nel Provvedimento si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso. Infine, taluni indicatori possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Punti di rilievo per i commercialisti
Gli indici presenti nella sezione A (da 1 a 8) indicano profili sul comportamento o sulle caratteristiche qualificanti del soggetto come ad esempio:
– il rifiuto di fornire adeguate informazioni sull’operatività;
– vengono fornite informazioni o documenti che appaiono non veritieri, carenti o incoerenti;
– il comportamento adottato è del tutto difforme da quello tenuto in casi analoghi o un’operatività che per caratteristiche o importi risulta inusuale, illogica o incoerente;
– la presenza di assetti proprietari, manageriali e di controllo complessi od opachi;
– il soggetto è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali;
– il soggetto operativo ha residenza o cittadinanza in paesi a rischio elevato, non cooperativi od a fiscalità privilegiata;
– il soggetto è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche, oppure è noto per essere collegato a colui che ricopre il grado apicale o è beneficiario di operazioni che per caratteristiche o importi risultano inusuali.;
Elementi di spunto per i commercialisti si possono trovare negli indicatori da 9 a 14 della sezione B che riguardano tra l’altro:
– l’operatività: importi complessivi rilevanti, caratteristiche ed importi non coerenti;
– l’operatività ripetuta o di importo complessivo rilevante, a valere su rapporti riferibili a nominativi, specie se amministratori di imprese, di età particolarmente giovane o molto avanzata;
– l’utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, o di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all’attività dell’impresa, specie se in contanti o di importo rilevante;
– la locazione con un canone incoerente al valore di mercato del bene; operazioni infragruppo di importo rilevante compiute da società in difficoltà economica o finanziaria o con debiti fiscali;
– il versamento di somme al professionista per lo svolgimento di una attività poi non eseguita, e successiva richiesta di trasferire i fondi a un terzo;
– l’accordo transattivo per risolvere una lite tra soggetti, non adeguatamente documentata, con pattuizioni svantaggiose per una delle parti;
– nell’ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending), operatività che, in difformità con il progetto, è caratterizzata da una improvvisa o inaspettata accelerazione del piano di riscatto o di rimborsi da parte del titolare del progetto, per mezzo di pagamenti forfettari o attraverso cessazione anticipata;
– ripetute richieste di operatività da parte di una società in liquidazione o sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà economica/finanziaria, che continua a mantenere la medesima gestione aziendale nonostante numerosi cambiamenti negli assetti proprietari;
– intervento inaspettato da parte di un terzo per estinguere anticipatamente le obbligazioni del soggetto o comunque di coprirne l’esposizione, anche richiedendo di concludere accordi transattivi con il destinatario ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti;
– pagamenti effettuati in contante a titolo di compensi o anticipi di spese in favore di amministratori o di personale di imprese ovvero trasferimenti di disponibilità da o a favore di soci;
– utilizzo ripetuto, anche presso sportello ATM o altri dispositivi, di banconote di taglio apicale (200 e 500 euro), di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote danneggiate o contraffatte.
Proseguendo nella lettura del documento, sono presenti altre indicazioni per i commercialisti:
– indice 20 in merito all’emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta dal soggetto; operatività contraddistinta dall’emissione o ricezione di fatture con un’unica controparte o un numero limitato di controparti ricorrenti; pagamento di fatture di transazioni commerciali effettuato da nominativi diversi da quelli all’intestatario della fattura; assenza nei magazzini societari della merce risultante dagli inventari, costituzione simultanea di numerosi enti o società da parte della medesima persona fisica o giuridica, specie se intervengono soggetti di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 75, operatività di società aventi rilevanti volumi di affari in assenza di reali strutture organizzative, operatività di imprese caratterizzate dall’assenza di deleghe per il versamento di imposte o contributi o con addebito di importi del tutto incongruenti con i volumi operativi; operatività riferibile a società, specie se cooperative, poste in liquidazione dopo alcune annualità dall’avvio dell’attività in precedenza non operative o con bilanci non depositati.
– indice 21 in materia di operatività oggetto di revisione che per caratteristiche e importi risulta non coerente con l’attività svolta, nel quale riscontriamo la presentazione di documentazione contabile che evidenzia valori palesemente difformi rispetto all’operatività, operazioni contabili aventi scopo di occultare disponibilità finanziarie, valutazioni di beni o servizi utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti e che determinano notevoli variazioni nei valori, registrazione nei libri contabili di numerose fatture di importo tondo e con causale eccessivamente generica;
– indice 28 in merito all’operatività connessa a mandati fiduciari aventi ad oggetto partecipazioni societarie;
– indice 29 operatività connessa a mandati fiduciari aventi ad oggetto conti correnti, strumenti finanziari, crediti etc.,
– indice 30 sull’operatività di trust o altri strumenti di protezione patrimoniale;
– indice 31 sull’operatività connessa con cessione o acquisto di crediti.