Antiriciclaggio: nuove misure per ridurre l’effetto del de-risking

Cosa dispone il decreto Asset

In particolare, la lettera a) aggiunge all’art. 16 del decreto legislativo il comma 2-bis ai sensi del quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio ai sensi del medesimo art. 16 non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A semplice promemoria, si ricorda che, nel testo vigente, l’art. 16, D.Lgs. n. 231/2007 disciplina le procedure di mitigazione del rischio prevedendo (al comma 1) che i soggetti obbligati adottino i presidi e attuino i controlli e le procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore. Il comma 2, inoltre, dispone che le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuino i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

La lettera b) dell’unico comma dell’art. 12-bis va, invece, a modificare l’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007 prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività (art. 18, comma 1, lettera d, D.Lgs. n. 231/2007).

Il fenomeno del de-risking: cos’è?

Le modifiche apportate agli articoli 16 e 17 della Legge sull’antiriciclaggio sono state introdotte al fine di ridurre l’impatto del fenomeno del de-risking.

Il 5 gennaio 2022 l’EBA (Autorità Bancaria Europea) aveva pubblicato una attenta analisi sul de-risking e sulle conseguenze negative che ha sulla vita economica e sociale dell’individuo al quale viene preclusa la possibilità di aprire un conto corrente, il quale rappresenta il pre-requisito base alla partecipazione della vita economica.

Sottrarsi all’apertura del conto corrente in maniera ingiustificata rappresenta una violazione del diritto al libero esercizio dell’attività economica costituzionalmente garantita (art. 4). Secondo le informazioni raccolte dall’EBA le pratiche di de-risking riguardano sia soggetti appartenenti a specifici segmenti del settore finanziario sia determinate tipologie di clienti. In particolare, sono state rilevate criticità da parte di imprese che operano nel commercio di diamanti, tra i gestori di fondi, trust providers e società FinTech che gestiscono valute virtuali. Le scelte delle banche di rifiutarsi di avviare rapporti bancari sono spesso giustificate dalla circostanza che l’operatività delle imprese viene svolta in giurisdizioni ad alto rischio o grey-listed dal GAFI indipendentemente dagli sforzi posti in essere in tema di mitigazione dei rischi. Circostanza che ha prodotto danni economici e danni reputazionali.

Oltre a causare reali danni alle imprese, il de-risking potrebbe inoltre obbligare le imprese escluse a ricorrere a canali di pagamento alternativi al fine di soddisfare le proprie esigenze finanziarie con la conseguenza che queste transazioni non verrebbero più monitorate rendendo ancora più complicata l’individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Comportamento, quello del de-risking incompatibile con la ratio della normativa antiriciclaggio.

Come ridurre l’effetto del de-risking?

Le modifiche apportate agli articoli 16 e 17 della legge sull’antiriciclaggio cercano quindi di ridurre l’effetto del de-risking ed evitare che gli adempimenti previsti dalla normativa sull’antiriciclaggio possano tradursi in un rifiuto generico per quelle tipologie di clienti (o categorie di clienti) ad alto rischio, al fine di eliminare anziché gestire i relativi rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; comportamento giustificato, a parere delle banche, a causa dell’adozione di una policy improntata sulla prudenza.

L’art. 12-bis del decreto Asset convertito dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall’offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’articolo, in ultimo, stabilisce che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Banche e intermediari dovranno ora aggiornare policy e procedure antiriciclaggio per conformarle alle nuove disposizioni di legge: dovranno quindi prevedere che le misure adottate per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo vengano basate su informazioni aggiornate provenienti da un controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, grazie l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte