Antiriciclaggio: per i professionisti gestione individuale o centralizzata

La regola tecnica n. 2, dedicata all’adeguata verifica, prevede che per gli incarichi affidati a uno studio associato o a una Stp, l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo sia svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne risulta il responsabile. Per eventuali successivi incarichi affidati dallo stesso cliente e qualora i dati del cliente risultassero aggiornati, gli obblighi di identificazione possono considerarsi già assolti, evitando allo studio il ripetersi di adempimenti formali.

Rimane però in capo al professionista incaricato la raccolta delle informazioni su “natura e scopo” della prestazione professionale e la determinazione della valutazione del rischio cliente/operazione. Utilizzando questa modalità operativa, lo studio imposta una procedura di adeguata verifica centralizzata, dove è possibile evitare nuove identificazioni, poiché i dati del cliente sono già stati raccolti e verificati dal collega di studio.

Nulla vieta, però, a ogni associato/socio di strutturare una procedura di adeguata verifica autonoma, dove per ogni incarico è il nuovo professionista responsabile che effettua una propria adeguata verifica completa.

All’interno del mandato è sempre consigliato attribuire l’incarico a uno degli associati, per evitare che la responsabilità connessa agli adempimenti dell’adeguata verifica della clientela possa ricadere su tutto lo studio.

La conservazione dei dati

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