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Antiriciclaggio: pronto il Regolamento sulla rilevanza delle carenze e sul tipo di informazioni raccolte

Antiriciclaggio: Pronto Il Regolamento Sulla Rilevanza Delle Carenze E Sul Tipo Di Informazioni Raccolte

Con il il Regolamento delegato (ue) 2024/595 della Commissione del 9 novembre 2023 pubblicato nella G.U. dell’UE del 16 febbraio 2024 è stato integrato il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 febbraio 2024 è stato pubblicato il Regolamento delegato (ue) 2024/595 della Commissione del 9 novembre 2023 che integra il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la rilevanza delle carenze, il tipo di informazioni raccolte, le modalità pratiche di attuazione della raccolta di informazioni nonché l’analisi e la divulgazione delle informazioni contenute nella banca dati centrale in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, di detto regolamento.

Secondo quanto previsto dal regolamento, per carenza si intende uno dei casi seguenti:

-una violazione da parte di un operatore del settore finanziario di un obbligo in materia di AML/CFT, che è stata individuata da un’autorità segnalante;

-una situazione in cui l’autorità segnalante abbia ragionevoli motivi per sospettare che l’operatore del settore finanziario ha violato un obbligo in materia di AML/CFT o che l’operatore del settore finanziario ha tentato di violare tale obbligo («potenziale violazione»);

-un’applicazione inefficace o inadeguata, da parte di un operatore del settore finanziario, di un obbligo in materia di AML/CFT o il fatto che tale operatore applichi le politiche e procedure interne messe in atto al fine di assicurare il rispetto degli obblighi in materia di AML/CFT in un modo che l’autorità segnalante ritiene inadeguato o insufficiente per il conseguimento gli effetti desiderati di tali obblighi o politiche e procedure e che potrebbe, per sua natura, dare luogo a una violazione di cui alla lettera a), o a una potenziale violazione di cui alla lettera b), se la situazione non è risanata («applicazione inefficace o inadeguata»).

Le autorità segnalanti ritengono che una carenza sia rilevante qualora essa comporti, o possa comportare, gravi inadempienze da parte dell’operatore del settore finanziario o del gruppo a cui appartiene l’operatore del settore finanziario di uno qualsiasi degli obblighi in materia di AML/CFT.

Il regolamento individua anche:

-le informazioni sulle carenze rilevanti;

-le informazioni sulle misure adottate.

Le autorità segnalanti forniscono all’ABE tutte le informazioni sulle carenze rilevanti e sulle misure senza indebito ritardo. Le autorità segnalanti forniscono all’ABE le informazioni sulle carenze rilevanti, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure in risposta a tali carenze. Inoltre, le autorità AML/CFT del paese ospitante presentano tali informazioni a prescindere da qualsiasi notifica effettuata all’autorità AML/CFT del paese d’origine.

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