Antiriciclaggio: stralciata la norma sull’istituzione (facoltativa) di banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione
- 3 Novembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La legge di Bilancio per il 2024, approvata in bozza in seno alla riunione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, prevedeva al suo interno (art. 22 del testo bollinato – Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) l’istituzione di banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione.
La norma da ultimo richiamata fa riferimento alla “copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni”.
Lo scongiurato art. 34-bis, in un chiaro – si fa per dire – anelito di semplificazione, lasciava agli organi di autoregolamentazione la scelta circa i dati e le informazioni da trasmettere, sulla base della (evidente) consapevolezza del legislatore circa le difficoltà di rendere compliant in chiave GDPR praticamente tutti i fascicoli cliente (ivi inclusi quelli profilati a rischio basso, sic…) quanto meno sotto il profilo della minimizzazione ed anonimizzazione del dato.
Le criticità e i profili di legittimità della norma
La grande bellezza della proposta si coglieva già dall’obbligo in capo ai professionisti di inviare senza ritardo i documenti necessari all’alimentazione della banca dati, lasciando detto adempimento privo di un trattamento sanzionatorio specifico a meno di non volerlo ricavare applicando estensivamente il comma 18 dello stesso art. 34-bis (“l’organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo”).
Più nel dettaglio, i professionisti, “prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell’invio della segnalazione di operazione sospetta”, avrebbero potuto trasmettere i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica.
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Del resto, la segnalazione di operazione sospetta è l’apicale manifestazione della collaborazione attiva fondata sul principio “know your customer”.
Per fortuna, a parere di chi scrive, lo stralcio ha eliminato il riconoscimento di capacità alla summenzionata logica algoritmica di sostituirsi al professionista, non tanto sotto il profilo quantitativo dell’anomalia, quanto in termini qualitativi, perché gli organismi di autoregolamentazione non possono conoscere la clientela dei propri iscritti attraverso l’esame di un fascicolo informatico e l’interpolazione automatizzata con altri parametri standard.