Appalti: bollo per scaglioni crescenti in base all’importo massimo del contratto
- 9 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La digitalizzazione sarà il motore delle nuove procedure, infatti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasformazione del ciclo di vita dei contratti e l’adozione di un fascicolo informatico. I dati, inoltre, saranno disponibili on line per garantire una maggiore trasparenza.
Il nuovo Codice si sostanzia in una prima parte generale relativa alla materia dei contratti pubblici, individuando due principi cardine sulla base dei quali troveranno applicazione gli articoli successivi:
– il principio del risultato (art. 1), che regola l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti circa l’affidamento del contratto affinché la sua esecuzione avvenga con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
– il principio della fiducia (art. 2), che regola la trasparenza e correttezza delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici nello svolgimento dell’azione amministrativa.
Il Codice dei contratti pubblici introduce, inoltre, all’art. 18 novità in materia di imposta di bollo sui contratti per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.
Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Contratto e modalità di stipula
Secondo quanto previsto dall’art. 18, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b) e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale ovvero con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto non può essere, comunque, stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. stand still period). Tale termine dilatorio non si applica nei seguenti casi:
– è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
– appalti basati su un accordo quadro;
– appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
– contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Mancata stipula del contratto
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente e fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula.
Versamento dell’imposta di bollo
L’appaltatore è tenuto a versare l’imposta di bollo una tantum al momento della stipula del contratto. L’imposta viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. La stazione appaltante invece non è più solidalmente responsabile del versamento, ma dovrà verificare che il tributo venga assolto (qualora sia dovuto).
Nota bene Sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. |
Nello specifico, con la tabella A dell’allegato I.4, richiamata dall’art. 18, comma 10 del Codice, è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve:
Fascia di importo contratto (valori in euro) |
Imposta (valori in euro) |
< 40.000 |
esente |
? 40.000 < 150.000 |
40 |
? 150.000 < 1000000 |
120 |
? 1.000.000 < 5.000.000 |
250 |
? 5.000.000 < 25.000.000 |
500 |
? 25.000.000 |
1.000 |
La tabella potrà essere ulteriormente modificata o sostituta con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità telematiche di versamento, in linea con l’obiettivo della trasformazione digitale e di riduzione degli oneri burocratici e di conservazione cartacea.
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