ASP, sono proventi non commerciali le quote di iscrizione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 115 del 24 maggio 2024 in tema di Associazioni di promozione sociale e quote di iscrizione e corrispettivi specifici versati da iscritti, non associati, di Aps che sono anche tesserati a organizzazioni nazionali di cui l’Aps è parte.

In via preliminare, si rappresenta che le disposizioni fiscali di cui al Titolo X del Cts sono applicabili agli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti al Registro nazionale unico del Terzo settore (RUNTS) a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

Allo stato, non essendo pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea, non sono applicabili alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nel RUNTS le norme fiscali del Cts e, quindi, per le Aps continuano ad applicarsi le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) relative al regime fiscale degli enti non commerciali.
In particolare, per le Aps si applicano le previsioni di cui all’articolo 148 del Tuir, rivolte agli enti non commerciali costituiti in forma associativa.

Il citato articolo 148, al comma 1 dispone che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo».

Il successivo comma 2 dispone che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Il comma 3, per talune tipologie di enti associativi (tra cui le Aps), prevede che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge che:

-per la generalità degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, del Tuir non costituiscono entrate commerciali e non hanno rilevanza reddituale, le erogazioni effettuate a titolo di quote o contributi associativi, diverse dal versamento di corrispettivi specifici, effettuate dagli associati e partecipanti in relazione ad attività che gli enti realizzano?

­ per taluni enti associativi, tassativamente indicati dalla norma ai sensi dell’articolo 148, comma 3, è de­commercializzata l’attività svolta verso il pagamento di corrispettivi specifici al ricorrere delle seguenti condizioni: l’attività deve essere effettuata «in diretta attuazione degli scopi istituzionali» dell’ente? le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

La de­commercializzazione, quindi, può trovare applicazione anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associati, a condizione che i destinatari delle attività risultino, come previsto dalla norma, «tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Ciò posto, con particolare riguardo alla possibilità di applicare l’articolo 148, comma 3, del Tuir anche agli iscritti degli enti associativi si osserva quanto segue.

Gli iscritti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’associazione, esprimono il proprio legame con l’associazione stessa attraverso il versamento della quota di iscrizione (al pari degli associati veri e propri) parte della quale vale come quota di tesseramento all’organizzazione nazionale.

La spettanza dell’agevolazione nei confronti di soggetti diversi dagli associati, quali gli iscritti, può riconoscersi, quindi, a condizione che gli stessi e l’associazione di riferimento siano inseriti in un contesto organizzativo nazionale, all’interno del quale dovrà emergere, tuttavia, la partecipazione degli enti periferici alla vita democratica dell’ente nazionale.

Quindi la disposizione di cui all’articolo 148 del Tuir può trovare applicazione anche alle prestazioni rese dall’Aps agli iscritti (non associati), a condizione che gli stessi siano anche tesserati all’ente di riferimento nazionale, cui la stessa Aps istante è associata

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