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Assegnazione agevolata ai soci: inammissibile se il terzo beneficiario non riveste la qualifica di ”socio”

Assegnazione Agevolata Ai Soci: Inammissibile Se Il Terzo Beneficiario Non Riveste La Qualifica Di ''socio''

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 457 del 10 novembre 2023 in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci ex legge n. 197 del 2022.

L’articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 ha riproposto il regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

In base al disposto dei richiamati commi 100 e 101, l’agevolazione in questione si traduce nella facoltà per le società interessate, a determinate condizioni, di assegnare o cedere i beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento ai fini delle imposte dirette di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES) e dell’IRAP, e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La disciplina agevolativa in esame, dunque, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 settembre 2023.

Il summenzionato articolo 1, commi 100­105, ripropone sostanzialmente l’assegnazione/cessione agevolata di taluni beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati nell’esercizio dell’impresa, ai soci, prevista dall’articolo 1, commi 115­120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (”Legge di Stabilità 2016”).

Tale disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte delle circolari n. 26/E del 1° giugno 2016 e n. 37/E del 16 settembre 2016, nonché della risoluzione n. 93/E del 17 ottobre 2016, i cui contenuti risultano applicabili, in quanto compatibili, anche al corrispondente regime agevolativo oggi vigente qui in esame.

Analogamente a quanto chiarito nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2016, il regime agevolativo in esame è finalizzato alla fuoriuscita dalle società, in particolare, di beni immobili che potenzialmente potrebbero essere poi nuovamente immessi nel mercato immobiliare, favorendo così la circolazione dei beni stessi e portando al contempo nuova linfa al mercato stesso.

Nel dettaglio, ai sensi dei commi 101­104, i vantaggi fiscali derivanti dal regime in parola consistono:

­ nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione? l’imposta sostitutiva è invece pari al 10,5% nel caso di società non operative per almeno due dei tre esercizi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione/cessazione (o trasformazione)?

­ nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate in commento (agevolazione che non riguarda, tuttavia, i casi di cessione agevolata, in quanto non vi è alcuna riserva di Patrimonio netto ridotta per effetto della vendita del bene, bensì un corrispettivo)?

­ nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, che è la base imponibile dell’imposta sostitutiva, si intende fare riferimento al valore normale oppure al ”valore catastale”, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene?

­ nella riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

L’adozione di un contratto a favore di terzo privo della qualifica di socio all’ipotesi di assegnazione agevolata dei beni ha in concreto l’effetto (in caso di accettazione comunicata al promittente) di determinare la traslazione della proprietà dei beni, oggetto di assegnazione, direttamente in capo al terzo­beneficiario, che non riveste la qualifica di ”socio” della società assegnante, requisito (quello di essere ”socio” dell’assegnante) richiesto espressamente dalla norma agevolativa ai fini della sua applicazione.

Come visto, la norma agevolativa in esame presuppone che il soggetto nei confronti dei quali la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica di socio della stessa alla data ivi indicate.

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