Assegnazione agevolata beni ai soci: la sostitutiva si paga in un’unica soluzione

Con al decreto Proroghe (D.L. n. 132/2023), il Governo – accogliendo le richieste del CNDCEC – ha spostato (dal 30 settembre al 30 novembre) le scadenze previste per perfezionare il regime fiscale agevolato delle cessioni o assegnazioni ai soci, sia persone fisiche che persone giuridiche.
La prossima scadenza da segnare nel calendario, dunque, è il 30 novembre 2023, data in cui le società possono assegnare o cedere i beni (immobili e mobili registrati) ai soci – mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva – ricadendo nel perimetro agevolativo previsto dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

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La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 100 a 105) ha introdotto alcune agevolazioni fiscali temporanee che prevedono, in luogo della tassazione ordinaria, una imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e una riduzione dell’imposta di registro per l’assegnazione o la cessione ai soci di determinati beni e per alcune società che si trasformano in società semplici.

Non si tratta di una novità, l’assegnazione dei beni ai soci era stata in passato già oggetto di regimi fiscali agevolati grazie, in prima battuta, all’art. 1, commi 115-120, legge n. 208/2015 e, successivamente, all’art. 1, commi 565-566, legge n. 232/2016 che ha prorogato i benefici sino a settembre 2017.

Con l’ultima legge di Bilancio si è aperto un nuovo arco temporale. La disciplina agevolativa è prevista per le assegnazioni e le cessioni effettuate entro il 30 novembre 2023 (termine precedentemente fissato al 30 settembre).

Chi sono i soggetti interessati all’assegnazione agevolata

I destinatari dell’agevolazione sono individuati dal comma 100 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 e precisamente sono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La tassazione agevolata è consentita anche a quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che si trasformano in società semplici entro il 30 novembre 2023 – termine anch’esso modificato dall’art. 4 del decreto Proroghe (la data previgente di riferimento era il 30 settembre 2023).

Le società predette fruiscono dell’agevolazione fiscale se soddisfano i requisiti indicati nello schema che segue.

Assegnazione_requisiti
Sono esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia (circolare n. 26/E/2016).

Quali sono i beni oggetto dell’assegnazione agevolata

La possibilità di assegnare o cedere in modo agevolato ai soci riguarda:

– i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa – ovvero quei beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere esercitata;

– i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa da parte della società.

Come specificato nella circolare n. 26/E/2016, rientrano nella fattispecie di beni immobili assegnabili in modo agevolato gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ovvero quelli:

strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;

– alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

– che concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni di cui all’art. 90 TUIR.

Rimangono fuori dal perimetro agevolativo gli immobili strumentali per destinazione e quelli utilizzati direttamente per l’attività di impresa.

Sotto il profilo temporale le date da tenere in considerazione sono:

– (per le cessioni) la data dell’atto;

– (per le assegnazioni) la data dell’atto di assegnazione e non quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima, come precisato nella circolare n. 26/E/2016.

L’imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci

La disciplina dell’assegnazione agevolata ai soci prevede che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra:

– il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione)

– il loro costo fiscalmente riconosciuto.

La legge di Bilancio 2023 definisce (comma 102) quali sono i criteri di determinazione del valore normale necessario alla determinazione della base imponibile e chiarisce (comma 103) che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Operazione

Valore normale

Beni mobili

Beni immobili

Assegnazioni

La società può determinare il valore normale (in deroga all’art. 9TUIR) applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986

Cessioni

Il corrispettivo della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9TUIR, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Il perfezionamento dell’assegnazione agevolata dei soci avviene mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP; tale imposta è pari all’8% ovvero al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione; l’aliquota sale al 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Quando e come pagare l’imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci

 L’imposta sostitutiva per le assegnazioni o le cessioni agevolate ai soci, effettuate entro il termine del 30 novembre 2023, deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2023.

La legge di Bilancio 2023 aveva inizialmente previsto il pagamento dell’imposta in due rate e precisamente:

– il 60% entro il 30 settembre 2023;

– il 40% entro il 30 novembre 2023. 

Successivamente, il decreto Proroghe ha spostato il pagamento della prima rata (60%) al 30 novembre, facendo di fatto convergere le due rate nel medesimo termine di pagamento.

Pertanto, l’assegnazione agevolata ai soci prevede il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione da pagarsi entro il 30 novembre 2023.

Il pagamento segue le norme generali sui versamenti di cui al D.Lgs. n. 241/1997 e, dunque, deve essere effettuato tramite il modello F24. È possibile ricorrere all’istituto della compensazione.
Con risoluzione n. 30/E del 22 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni per il versamento dell’imposta sostitutiva ridenominando i codici tributo, istituiti a suo tempo con risoluzione n. 73/E/2016 e, precisamente:
– il codice 1836 denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– il codice 1837 denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per l’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale rimane confermato il precedente codice tributo 1127. 

Con riferimento alle altre imposte applicabili alle assegnazioni e le cessioni ai soci la legge di Bilancio 2023 (comma 104) stabilisce che:

– le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (in via generale dal 9% al 4,5%);

– le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

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