Assegnazione agevolata di beni immobili strumentali: saldo dell’imposta sostitutiva entro il 1° luglio

Il perfezionamento della disciplina agevolata prevista per l’estromissione dei beni delle imprese individuali è in dirittura d’arrivo. Entro il prossimo 1° luglio 2024 (la scadenza naturale del 30 giugno cade di domenica) dovrà essere versata l’ultima rata “a saldo” dell’imposta sostitutiva dovuta per poter escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa grazie alla “riapertura” della disciplina agevolativa per l’estromissione dei beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR.
Come noto, la disciplina “agevolata” per l’assegnazione dei beni ai soci, è stata oggetto di regolamentazione nel tempo: dapprima, dal regime fiscale disciplinato all’articolo 1, commi 115 – 120, della Legge n. 208/2015 e a seguire dai diversi interventi legislativi succedutesi nel nostro ordinamento – sino a quello che ha prorogato i benefici della disciplina al mese di settembre 2017 (articolo 1, commi 565 e 566, Legge n. 232/2016). Da ultimo, grazie alla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che, con il disposto di cui all’articolo 1 comma 106, ha esteso l’applicazione delle previsioni agevolative citate alle estromissioni effettuate entro il 31 maggio 2023, con riferimento ai beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022.

La possibilità di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore, come noto, comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP.

L’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa in commento, avente effetto dal 1° gennaio 2023, in particolare, si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva in due rate, dovute, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 per il 60% e il 30 giugno 2024 per il restante 40%.

La scadenza della rata “a saldo” della citata imposta, il cui termine naturale ricade domenica 30 giugno, è il prossimo 1° luglio 2024, in considerazione del fatto che, tale scadenza non è stata ricompresa tra quelle prorogate per effetto delle disposizioni contenute all’articolo 37 del D.Lgs. n. 13/2024.

Assegnazione agevolata di beni immobili strumentali

La legge di bilancio 2023 ha reintrodotto l’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 208/2015 per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale posta in essere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023, con riferimento ai beni immobili strumentali – indicati nell’articolo 43, comma 2, del TUIR – posseduti alla data del 31 ottobre 2022.
I beni oggetto dell’estromissione devono essere annotati nell’inventarioo, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del TUIR (Circolare n. 26/E/2016).

Sotto il profilo soggettivo, i destinatari dell’agevolazione in esame sono i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino alla data del 1° gennaio 2023.

Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione in commento anche:

– le imprese individuali in stato di liquidazione;

– l’erede dell’imprenditore deceduto “successivamente” alla data del 31 ottobre 2022, a condizione che l’estromissione venga esercitata dall’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma di impresa individuale;

– il donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante.

Sotto il profilo oggettivo, oggetto dell’estromissione sono gli immobili strumentali, di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2022. Più precisamente, l’esclusione dal regime d’impresa può riguardare esclusivamente i beni immobili strumentali per destinazione o per natura.

Bene

Strumentali per

Descrizione

Immobili

Destinazione

Si tratta di immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche.

Natura

Si tratta degli immobili che, in relazione alle loro caratteristiche, non sono suscettibili a diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che sono strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. Si tratta degli immobili appartenenti ai seguenti gruppi catastali: B, C, D, E e nella categoria A/10.

Sotto il profilo temporale le date da tenere come riferimento sono quelle indicate nel prospetto che segue.

Tipologia

Riferimento temporale

Cessione

Data dell’atto

Assegnazione

Data dell’atto di assegnazione

e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima (circ. N.26/e/2016)

Ricordiamo che, con riferimento agli immobili posseduti in leasing gli stessi non possono essere oggetto di estromissione (Ris n. 188/AE/2008); invece, sono ammessi alla disciplina agevolativa in esame gli immobili riscattati entro il 31 ottobre 2022.

Imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci

La norma stabilisce che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Più precisamente, il regime di assegnazione agevolata, previsto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sulla differenza tra:

– il valore normale dell’immobile estromesso

e

– il suo costo fiscalmente riconosciuto (art. 86 comma 3 del TUIR).
In luogo del valore normale dell’immobile può essere considerato il valore catastale per determinare la plusvalenza. Più precisamente, per espressa previsione normativa e come specificato nelle istruzioni del modello redditi PF2024, su richiesta dell’imprenditore e nel rispetto delle condizioni prescritte “il valore normale dell’immobile può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero in misura compresa tra tale importo e quello risultante ai sensi dell’art. 9 TUIR

Se l’immobile è posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore.

Il valore fiscalmente riconosciuto è rappresentato dal valore del bene, iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, non ammortizzato (vale a dire al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti fino al periodo d’imposta 2022). Inoltre, nel determinare il valore fiscalmente riconosciuto occorre tenere conto delle eventuali rivalutazioni aventi rilevanza fiscale.

Ricordiamo al lettore che, se dalla differenza fra i due suddetti valori emerge un’eventuale minusvalenza essa è indeducibile dal reddito di impresa.

Opzione per l’estromissione dei beni immobili strumentali

L’opzione in commento doveva essere effettuata entro il 31 maggio 2023, pur avendo la disciplina un effetto retroattivo con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Sotto il profilo oggettivo, l’opzione per poter effettuare l’estromissione:

– deve essere riferita agli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022;

– deve essere effettuata tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023;

– ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione:

– rileva il comportamento concludente del contribuente e, dunque, la relativa “contabilizzazione”, così come precisato nella circolare n. 39/E/2008;

– deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, come ribadito dall’amministrazione finanziaria nella Ris. n. 82/E/2009.

Pertanto, ai fini del perfezionamento è necessaria la compilazione dello specifico prospetto presente nella dichiarazione dei redditi e, precisamente, con riferimento al modello redditi di quest’anno (PF2024), mediante la compilazione della nuova la “Sezione XXII” del quadro “RQ”.

Il contribuente dovrà utilizzare nello specifico i righi da RQ81 a RQ82 per evidenziare:

– l’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa, indicando il valore normale, il costo fiscale e la differenza fra i due valori;

– la relativa imposta sostitutiva dovuta.

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Ricordiamo al lettore che l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR n. 602/1973, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del “ravvedimento operoso” (Ris. n. 82/E/2009).

Pagamento dell’imposta sostitutiva dell’estromissione beni

L’escludere dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa implica il pagamento dell’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, secondo quanto previsto dal citato comma 106 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.

L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% e deve essere versata in due rate:

– la prima: nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2023;

– la seconda: per il saldo del 40%, entro il 30 giugno 2024 (termine che ricadendo di domenica è differito al prossimo 1° luglio 2024).

L’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto.

Il versamento dell’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1127” riportando quale anno di riferimento il “2023”.

Ricordiamo, difatti, che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023 ha ridenominato i codici tributo, istituiti a suo tempo con risoluzione 73/E/2016; e, precisamente:
– il codice “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
– il codice “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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