La possibilità di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore, come noto, comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP. |
L’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa in commento, avente effetto dal 1° gennaio 2023, in particolare, si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva in due rate, dovute, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 per il 60% e il 30 giugno 2024 per il restante 40%.
Assegnazione agevolata di beni immobili strumentali
I beni oggetto dell’estromissione devono essere annotati nell’inventarioo, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del TUIR (Circolare n. 26/E/2016).
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Sotto il profilo soggettivo, i destinatari dell’agevolazione in esame sono i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino alla data del 1° gennaio 2023.
Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione in commento anche:
– le imprese individuali in stato di liquidazione;
– l’erede dell’imprenditore deceduto “successivamente” alla data del 31 ottobre 2022, a condizione che l’estromissione venga esercitata dall’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma di impresa individuale;
– il donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante.
Bene |
Strumentali per |
Descrizione |
Immobili |
Destinazione |
Si tratta di immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche. |
Natura |
Si tratta degli immobili che, in relazione alle loro caratteristiche, non sono suscettibili a diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che sono strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. Si tratta degli immobili appartenenti ai seguenti gruppi catastali: B, C, D, E e nella categoria A/10. |
Sotto il profilo temporale le date da tenere come riferimento sono quelle indicate nel prospetto che segue.
Tipologia |
Riferimento temporale |
Cessione |
Data dell’atto |
Assegnazione |
Data dell’atto di assegnazione e non in quello della delibera che dispone l’assegnazione medesima (circ. N.26/e/2016) |
Ricordiamo che, con riferimento agli immobili posseduti in leasing gli stessi non possono essere oggetto di estromissione (Ris n. 188/AE/2008); invece, sono ammessi alla disciplina agevolativa in esame gli immobili riscattati entro il 31 ottobre 2022.
Imposta sostitutiva dell’assegnazione ai soci
La norma stabilisce che la base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
– il valore normale dell’immobile estromesso
e
Se l’immobile è posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore. |
Il valore fiscalmente riconosciuto è rappresentato dal valore del bene, iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, non ammortizzato (vale a dire al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti fino al periodo d’imposta 2022). Inoltre, nel determinare il valore fiscalmente riconosciuto occorre tenere conto delle eventuali rivalutazioni aventi rilevanza fiscale.
Ricordiamo al lettore che, se dalla differenza fra i due suddetti valori emerge un’eventuale minusvalenza essa è indeducibile dal reddito di impresa.
Opzione per l’estromissione dei beni immobili strumentali
L’opzione in commento doveva essere effettuata entro il 31 maggio 2023, pur avendo la disciplina un effetto retroattivo con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Sotto il profilo oggettivo, l’opzione per poter effettuare l’estromissione:
– deve essere riferita agli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2022;
– deve essere effettuata tra il 1° gennaio 2023 e il 31 maggio 2023;
– ha effetto dal 1° gennaio 2023.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione:
– deve ritenersi perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, come ribadito dall’amministrazione finanziaria nella Ris. n. 82/E/2009.
Pertanto, ai fini del perfezionamento è necessaria la compilazione dello specifico prospetto presente nella dichiarazione dei redditi e, precisamente, con riferimento al modello redditi di quest’anno (PF2024), mediante la compilazione della nuova la “Sezione XXII” del quadro “RQ”.
Il contribuente dovrà utilizzare nello specifico i righi da RQ81 a RQ82 per evidenziare:
– l’esclusione dei beni dal patrimonio dell’impresa, indicando il valore normale, il costo fiscale e la differenza fra i due valori;
– la relativa imposta sostitutiva dovuta.
Pagamento dell’imposta sostitutiva dell’estromissione beni
L’escludere dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa implica il pagamento dell’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, secondo quanto previsto dal citato comma 106 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023.
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% e deve essere versata in due rate:
– la prima: nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2023;
– la seconda: per il saldo del 40%, entro il 30 giugno 2024 (termine che ricadendo di domenica è differito al prossimo 1° luglio 2024).
L’imposta sostitutiva si calcola sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto. |
Il versamento dell’imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale deve essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1127” riportando quale anno di riferimento il “2023”.