Assegnazione beni ai soci: versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2023

Arriva la proroga dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri.

Con il decreto Proroghe approvato dal Governo nella seduta del 27 settembre 2023 si posticipa il termine per procedere all’assegnazione o cessione agevolata dei beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri versando un’imposta sostitutiva, così come disposto dalla legge di Bilancio 2023.

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Infatti, la data ultima del 30 settembre 2023 (o meglio, 2 ottobre, considerato che il 30 settembre cade di sabato) che era stata già oggetto di uno slittamento rispetto a quella originaria del 31 luglio, viene spostata ulteriormente al 30 novembre 2023.

C’è, però, una importante novità: entro questo termine viene fissata anche la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva, per cui, come verrà esplicitato meglio di seguito, non è più possibile il pagamento in due rate (2 ottobre e 30 novembre), come previsto originariamente dalla norma.

Proviamo, dunque, a riassumere l’adempimento alla luce delle novità appena approvate.

Chi può fruire dell’agevolazione

I destinatari dell’agevolazione sono le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che si trasformano in società semplici.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 9 TUIR, l’assegnazione dei beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell’agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e nella riduzione dell’imposta di registro.

Affinché si possa fruire dell’agevolazione, però, occorre che entro il termine fissato dalla norma ed oggetto di proroga (quindi, entro il 30 novembre 2023):

– avvengano le cessioni o assegnazioni;

– tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero siano stati iscritti entro il 30 gennaio 2023 (30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del valore normale viene stabilito che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, esso può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (si fa riferimento, in particolare, ai criteri e alle modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986).
Da ricordare che, nel caso di cessione, il corrispettivo della stessa, ove inferiore al valore normale del bene – determinato ai sensi delle regole generali previste dall’art. 9 TUIR o, in alternativa, con l’applicazione dei moltiplicatori di cui sopra – sia computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (valore normale o valore catastale).

Imposta sostitutiva

L’assegnazione agevolata comporta il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con un’aliquota dell’8%, aumentata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

L’aliquota è fissata nella misura del 13% per le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

Riguardo al versamento dell’imposta sostitutiva, in base a quanto previsto prima della proroga di cui si discute, esso era spalmato in due rate:

– il 60% entro il 30 settembre 2023 (o meglio 2 ottobre 2023, essendo il 30 un sabato);

– la restante parte entro il 30 novembre 2023.

Il nuovo decreto proroga il termine del 30 settembre al 30 novembre 2023, ma non prevede lo slittamento della seconda rata. Ciò vuol dire che, fruendo della proroga, i contribuenti dovranno versare l’intera imposta sostitutiva entro il 30 novembre.

Per il versamento tramite modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

1836 – Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Conseguenze dell’assegnazione agevolata

Restano confermate le altre regole e quindi:

– il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;

– nei confronti dei soci assegnatari, non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni.

– il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

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