Assistenza tecnica Commissioni tributarie: in G.U. il regolamento per il rilascio dell’abilitazione
- 4 Ottobre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione sono contenute, in applicazione del Codice del processo tributario, nel nuovo Regolamento emanato con dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto 5 agosto 2019, n. 106 pubblicato in G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019. Le norme riguardano coloro che non sono iscritti in nessuno degli albi professionali relativi a avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.
In Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 5 agosto 2019 n. 196, regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, che entrerà in vigore il 19 ottobre 2019.
In particolare, il decreto riguarda le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense, in applicazione dell’art. 12 c. 4 del D. Lgs. 546 del 1992.
L’elenco è tenuto dal Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, del Ministero dell’economia e delle finanze.
Requisiti per l’iscrizione
Ai fini dell’iscrizione occorrono i seguenti requisiti:
-essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea;
-godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
-non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità;
-non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi a avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro;
-non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
-non avere riportato condanne definitive, per taluni tipi di reati;
-non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Quanto alla domanda di iscrizione deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre sono iscritti coloro che alla data antecedente l’entrata in vigore del regolamento risultano inseriti negli elenchi tenuti dall’Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze.
Il regolamento stabilisce anche le cause di incompatibilità, per cui ad esempio l’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio,convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
Inoltre, l’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
A cura della Redazione
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