Associazione professionale: può partecipare anche il socio professionista di una STP

Con un pronto ordine del 4 dicembre 2023, il CNDCEC ha sottolineato che al socio professionista è preclusa la partecipazione a più STP mentre, in assenza di ulteriori divieti espressi, allo stesso sembrerebbe consentito svolgere contemporaneamente l’attività professionale, anche in forma individuale o associate. Ne consegue che il socio professionista di una STP può partecipare a una associazione professionale.

Il CNDCEC ha pubblicato dei pronto ordini riguardanti la professione.

In particolare, con il pronto ordine n. 149 del 2023 ha fornito chiarimenti sulla possibilità dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare di rivestire la funzione di dominus.

A tal proposito è stato evidenziato che al fine di ricoprire la funzione di dominus è necessaria l’iscrizione nell’albo da almeno 5 anni e l’adempimento dell’obbligo formativo relativo all’ultimo triennio certificato dall’Ordine.

Poiché il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione è altresì necessario che il dominus non sia sospeso dall’esercizio della professione stessa. Non determinando l’apertura di procedimento disciplinare l’impossibilità di esercitare la professione, l’iscritto in possesso dei requisiti richiesti può, pertanto, rivestire la funzione di dominus.

Con il pronto ordine n. 128 del 2023 sono stati forniti chiarimenti sul professionista socio di STP e contemporaneamente associato a studio professionale.

La partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP; l’art. 6, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 precisa che l’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, legge n. 183/2011, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.

Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni: al socio professionista è preclusa la partecipazione a più STP mentre, in assenza di ulteriori divieti espressi, allo stesso sembrerebbe consentito svolgere contemporaneamente l’attività professionale, anche in forma individuale o associata; ciò posto, ne consegue che il socio professionista di una STP può partecipare a una associazione professionale.

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