Associazioni “non” sportive ancora con regime fiscale agevolato 398

La specifica autorizzazione della Commissione europea, necessaria per l’operatività di alcune specifiche misure introdotte dal Codice del Terzo settore (art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017), non è stata rilasciata entro il 31 dicembre 2023 con una naturale conseguenza: l’inefficacia per tutto il 2024 del Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 anche per le parti relative ai regimi fiscali per gli ETS e al coordinamento con la restante disciplina fiscale per gli enti non commerciali (art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Restano, quindi, operative le varie norme di favore attualmente vigenti sia per gli enti già iscritti al RUNTS anche a seguito della trasmigrazione automatica (ODV e APS), sia per quelli che, per valutazione in corso, non si sono ancora iscritti.

Il Ministero del Lavoro ha da tempo inoltrato la prevista richiesta alla UE per il rilascio dell’autorizzazione sui nuovi regimi fiscali del Terzo settore, ma una formale autorizzazione ancora non risulta pervenuta mentre, se la stessa fosse stata rilasciata entro dicembre 2023, questo avrebbe inequivocabilmente significato che dal 2024 le associazioni culturali e “non sportive” non avrebbero più potuto beneficiare del regime di cui alla legge n. 398/1991.

Per quanto detto, anche per il periodo d’imposta 2024 l’ambito del regime agevolato in argomento resterà invariato e vi potranno ancora accedere anche associazioni non sportive, quali gli enti “culturali” iscritti o iscrivibili al RUNTS.

Cosa prevede il Codice del Terzo settore

È l’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 117/2017 a stabilire che agli enti in argomento non si applica il regime della legge n. 398/1991, ma tale disposizione è condizionata:

– non solo all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

– ma anche all’autorizzazione della Commissione europea che il Ministero del Lavoro ha richiesto, diventando efficace dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verificano dette condizioni.

In altri termini, solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui detta autorizzazione sarà rilasciata diventeranno pienamente operative le norme del Titolo X (articoli 79-89) del Codice del Terzo settore sui regimi fiscali per gli ETS e, quindi, solo allora potrà essere limitato l’ambito applicativo del regime di cui alla legge n. 398/1991, con l’abrogazione di quegli articoli 9-bis, D.L. n. 417/1991 e 2, comma 31, legge n. 350/2003, che riconoscono l’applicazione delle agevolazioni tipicamente previste per il mondo dello sport dilettantistico, rispettivamente, alle associazioni senza scopo di lucro e pro loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro (art. 102, comma 2, lettere e-f, D.Lgs. n. 117/2017).

Regime agevolato: non cambia l’ambito soggettivo di applicazione

Sempre in assenza dell’autorizzazione comunitaria, ma in quanto l’operatività del RUNTS era stata fissata dal D.M. 26 ottobre 2021, n. 561 a decorrere dal 23 novembre 2021, a inizio 2022 fu la stessa Agenzia delle Entrate a confermare l’applicabilità della legge n. 398/1991 per le associazioni non sportive, di fatto affermando che l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato in argomento potesse considerarsi invariato per quel periodo di imposta: tale conferma, inevitabilmente, non potrà che arrivare anche per il 2024.
Ovviamente, nulla invece cambierà anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che hanno facoltà di scelta se conservare le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991 oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 (o dal D.Lgs. n. 112/2017, per chi acquistasse la qualifica di impresa sociale).
Appare, infine, utile evidenziare anche che il regime forfetario di cui all’art. 145 TUIR, anche dopo la piena operatività del Titolo X conseguente al rilascio della prevista autorizzazione comunitaria, non verrà modificato dal Codice del Terzo settore ed esso, quindi, potrà continuare ad essere applicato anche in futuro da tutti gli enti “culturali” non commerciali che non intendessero assumere la qualifica di ETS.

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