Associazioni sportive: le operazioni decommercializzate si trasformano in esenti dal 2025

Le associazioni sportive che considerano oggi decommercializzate ai fini IVA le prestazioni verso corrispettivi specifici poste in essere nei confronti degli iscritti, soci, associati e partecipanti dovranno chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA dal 1° gennaio 2025 e non più dal 1° luglio 2024.

Le predette operazioni avrebbero dovuto essere considerate rilevanti, sia pure in esenzione dall’IVA, a partire dalla seconda metà dell’anno 2024, ma un emendamento al decreto Milleproroghe ha differito opportunamente la riqualificazione delle stesse dall’inizio del nuovo anno.

La modifica normativa si è resa necessaria in risposta ad una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE nel 2010, ma anche per esigenze di semplificazione il legislatore ha ritenuto di far decorrere la novità direttamente dall’inizio del nuovo anno. Se non fosse stato disposto il rinvio, le associazioni sportive sarebbero state di fatto obbligate a modificare l’impianto contabile nel corso dell’anno.

Non si possono però escludere completamente ulteriori interventi correttivi in quanto l’ambito dell’esenzione IVA non appare del tutto chiaro secondo la nuova formulazione normativa.

La disposizione subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA alla condizione che le prestazioni non siano “idonee a provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA. Sarà così necessario comprendere quali siano le condizioni in grado di determinare tali distorsioni.

Adempimenti a carico delle associazioni sportive

L’entrata in vigore della disposizione, anche se rinviata, determinerà numerosi adempimenti a carico delle associazioni sportive. Indipendentemente dall’ammontare delle entrate numerose associazioni sportive saranno obbligate a chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA.

Per ogni prestazione dovrà essere emessa la relativa fattura salvo il caso in cui non si opti per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972. L’opzione, da comunicarsi in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale, esonererà le associazioni sportive anche dall’obbligo di registrazione.

Ne conseguirà, però, la totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.

Se il legislatore non fosse intervenuto con il differimento del termine le associazioni sportive sarebbero state di fatto obbligate ad effettuare una serie di scelte nel corso dell’anno.

Il cambio di regime dal prossimo anno rappresenta indubbiamente una semplificazione.

Rapporti con il regime forfetario 398

Il problema della fatturazione obbligatoria, quindi della certificazione dei corrispettivi, non si porrà per gli enti associativi che avranno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Tale possibilità non dovrebbe essere inibita per la sola circostanza di porre in essere operazioni esclusivamente esenti. In tal caso il reddito sarà determinato applicando il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Ai fini IVA le prestazioni, anche se rese nei confronti degli associati saranno esenti, pertanto nessun versamento dovrà essere effettuato. Tuttavia, l’opzione per l’applicazione del regime forfetario dispenserà automaticamente gli enti associativi dall’obbligo di fatturazione e di registrazione delle fatture di acquisto. L’emissione delle fatture sarà obbligatoria, come già previsto in base alle disposizioni attualmente in vigore, per le sponsorizzazioni e le prestazioni pubblicitarie.

Il rinvio della rilevanza IVA al 1° gennaio 2025 delle prestazioni decommercializzate appare così sicuramente opportuno anche al fine di disciplinare nel miglior modo possibile i rapporti tra i diversi regimi, quindi anche tra il regime ordinario e il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Infatti, anche dopo l’integrale entrata in vigore della riforma del Terzo settore, dopo l’ottenimento del “via libera” della Commissione UE, le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS potranno continuare a fruire del regime forfetario.

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