Atti automatizzati del fisco senza contraddittorio: quali tutele per i contribuenti?
- 24 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
In effetti, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che ha individuato gli atti adottabili dal Fisco senza contraddittorio con il contribuente ha suscitato molto clamore alimentato dalla preoccupazione dell’affievolimento delle garanzie per il contribuente.
Il tema al centro del dibattito interpretativo è rappresentato dai diritti del contribuente nei confronti degli atti automatizzati.
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La portata di tale esclusione della fase di questo tipo di contradditorio consiste nella sterilizzazione (per gli atti e i casi indicati) della regola per cui il contraddittorio informato ed effettivo è requisito di legittimità degli atti del Fisco, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Per gli atti, per i quali viene escluso il contraddittorio, rimane ovviamente la seppure onerosa strada della tutela giurisdizionale.
Proseguendo nell’illustrazione della disposizione, risulta che il tipo di contraddittorio, che viene escluso, si articola:
– nell’invio da parte dell’amministrazione finanziaria dello schema di atto,
– nella formulazione di controdeduzioni da parte del contribuente che può accedere agli atti istruttori,
– nella assunzione del provvedimento finale con onere per l’ufficio, in ogni caso, di tenere delle osservazioni del contribuente e di motivare esplicitamente con riferimento alle osservazioni che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
Atti automatizzati e ruolo dell’IA
Peraltro, il difforme orientamento interpretativo pare mosso dall’esigenza di utilizzare i diritti previsti dal GDPR (finalizzati alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali) per uno scopo diverso e ulteriore e cioè esercitare tutele rispetto alla pretesa impositiva del fisco.
I due profili, certo, sono collegati, ma non coincidono. Al Garante per la protezione dei dati può presentarsi un reclamo lamentando la violazione delle regole sul trattamento dei dati, ma certamente un esito di questo tipo non è vincolante per l’autorità finanziaria né per il giudice tributario e tanto meno si può domandare al Garante la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento tributario automatizzato.
Si noti, inoltre, che il problema del rapporto dell’art. 6-bis citato e relativo decreto ministeriale nemmeno si pone per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.
Il vero nodo, che ha peraltro anche indubbi profili collegati alla data protection, è rappresentato dalla disciplina dell’attività svolta da strumenti tecnologici automatizzati e dai sistemi classificati quali “intelligenze artificiali”.
Quale protezione per i contribuenti?
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Il regolamento UE sull’Intelligenza artificiale sarà utile ad arginare eccessi di potere automatizzato soprattutto nella parte in cui prevede misure e cautele rispetto ai sistemi di IA ad alto rischio (articoli 6 e seguenti).
Il disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale, nel testo elaborato dal Consiglio dei Ministri, relativo al settore della pubblica amministrazione nel suo complesso, intende delimitare l’utilizzo dell’IA a scopi strumentali, quali incrementare l’efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo. Con riferimento all’attività provvedimentale si delinea uno spazio di azione per l’IA limitato al mero supporto, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che è destinata a restare l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
Queste plurime misure e precauzioni rappresentano altrettante norme di azione indirizzate alle pubbliche amministrazioni, comprese quella finanziaria, dalla cui piena osservanza deriva la tutela delle libertà dei singoli contribuenti.
I contribuenti, pertanto, non sono affatto sguarniti di tutele. I contribuenti potranno, infatti, presentare segnalazioni e reclami per sollecitare la verifica delle autorità di controllo dell’esatta osservanza dei descritti principi e adempimenti.
Supervisione umana da mantenere effettiva
Inoltre, una particolare attenzione dovrà essere osservata affinché sia mantenuta effettiva e vivente nella prassi la regola della supervisione umana e affinché la stessa non sia di fatto abrogata da prassi di comodo e indolente appiattimento dell’intervento umano all’output prodotto dai sistemi di IA. In caso contrario si assisterebbe all’illegittimo svuotamento dall’interno della regola della supervisione umana, causato dalla desuetudine all’uso dell’intelligenza umana, originata a sua volta, in un circolo vizioso, dall’abitudine ad allinearsi, progressivamente con modalità sempre più acritica, all’intelligenza artificiale.