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Atti di accertamento: prorogati i termini per la definizione agevolata

Atti Di Accertamento: Prorogati I Termini Per La Definizione Agevolata
Il decreto Bollette (D.L. 30 marzo 2023, n. 34), intervenendo sulle norme della “Tregua fiscale”, contenuta nella legge di Bilancio 2023, introduce alcune modifiche alla definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 1, commi 180-181, Legge n. 197/2022).

Nello specifico, si prevede una estensione di tale definizione agevolata per i contribuenti che, avendo ricevuto un accertamento definibile secondo tali disposizioni, non hanno potuto fruirne essendo lo stesso divenuto definitivo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023.

In pratica, si tratta degli atti divenuti definitivi subito dopo l’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Inoltre, viene introdotta una modifica alla norma che prevede la definizione agevolata delle rate da accertamento con adesione.

Proviamo, di seguito, ad evidenziare la novità, non prima di aver riepilogato le regole di base della definizione agevolata di cui si discute.

Regolarizzazione degli atti di accertamento

Il comma 180 della legge di Bilancio disciplina la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione.

Gli atti rientranti nella definizione agevolata sono definibili nei seguenti casi:

– qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;

– qualora siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

In tali casi è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 218/1997, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni.

In particolare, è possibile definire pagando, entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.

In assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio.

Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

Il beneficio della definizione consiste nel fatto che pagando entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.

Da ricordare, inoltre, che le somme dovute ai fini della definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Estensione del decreto Bollette

Come anticipato, il decreto Bollette prevede una sorta di riapertura per i contribuenti che avendo ricevuto un accertamento che può rientrare nella definizione agevolata, non hanno potuto definirlo essendo lo stesso divenuto definitivo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023.

In particolare, la disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 197/2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Resta ferma la definitività per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero non definiti ai sensi del periodo precedente.

Pertanto:

– ferma restando la inoppugnabilità dell’atto ai fini del ricorso, è possibile definire l’atto beneficiando così della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo;

– la definizione deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto, mediante pagamento delle somme o della prima rata.

Ove gli avvisi di accertamento siano stati definiti in acquiescenza ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 (pagando quindi la prima rata) dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023, gli importi ancora dovuti, su domanda del contribuente entro la prima scadenza successiva, possono essere rimodulati beneficiando della più favorevole riduzione delle sanzioni a 1/18.

Per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della norma è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, applicando le stesse regole previste dalla legge di Bilancio (art. 1, commi 180 e 182, Legge n. 197/2022).

Inoltre:

-resta fermo il piano di pagamento rateale originario;

– ai fini del pagamento delle rate ancora dovute non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata;

– non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.

Regolarizzazione rate da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione

Un’ultima novità introdotta con il decreto Bollette riguarda la possibilità di regolarizzazione gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Si tratta della definizione agevolata contenuta nel comma 219 della legge di Bilancio secondo cui è possibile sanare, entro il 31 marzo 2023 (in unica soluzione o in un massimo di 20 rate), l’omesso o carente versamento:

a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 (ossia per le quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;

b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni (art. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/1992), scaduti al 1° gennaio 2023 (ossia per i quali, a tale data, sia decorso il termine ordinario di pagamento) e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

Come è possibile vedere da quanto sopra riportato, la norma esclude la possibilità di effettuare la regolarizzazione in caso di notifica della cartella di pagamento o dell’atto di intimazione.

Nel decreto si specifica che, per verificare se tale notifica esclude la regolarizzazione occorre fare riferimento alla data del 1° gennaio 2023.

Ciò vuol dire che i contribuenti che hanno ricevuto una cartella o un’intimazione dal 2 gennaio 2023 possono effettuare la regolarizzazione versando le somme o la prima rata entro il 31 marzo.

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