Atti immobiliari: procedure telematiche anche per gli atti della PA

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2024 n. 22 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2024 riguardante l’estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Provvedimento è stato emanatato poiché è stato ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, agli atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari.

Per tale ragione le disposizioni si applicano agli enti che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura relative agli atti e provvedimenti amministrativi da essi emanati

Gli enti, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiedono all’Agenzia delle entrate l’abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando, tra i propri dipendenti, uno o piu’ responsabili del servizio. Con le medesime modalita’ e’ richiesta la modifica o la revoca.

L’Agenzia delle entrate, verificata l’ammissibilita’ e la regolarita’ della richiesta, registra l’ente, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all’utilizzo del servizio telematico e all’amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti dell’ente, dandogliene comunicazione per via telematica.

I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all’utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali

Il pagamento dei tributi, ove previsti dalla normativa vigente, è effettuato in forma telematica, secondo le modalità, di cui all’art. 4 del provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, in quanto applicabili, ed e’ registrato a nome dell’ente individuato dal corrispondente codice fiscale.

Le somme eventualmente versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono essere esclusivamente richieste a rimborso.

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