Chi
Imprenditori agricoli soggetti passivi IVA, a prescindere dalla forma giuridica in concreto adottata (imprenditori individuali, società semplici, società commerciali di persone, società di capitali e soggetti equiparati operanti in agricoltura).
Pertanto, l’imprenditore agricolo non è più solo il soggetto dedito ad un’attività che preveda l’utilizzo del fondo, ma è visto come un soggetto che svolge molteplici attività sia legate allo svolgimento di un intero ciclo biologico, ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso, sia attività consistenti nella fornitura di beni e servizi di varia natura, “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Cosa
Pertanto, il regime forfetario in parola si rende applicabile alle attività di fornitura di servizi a terzi effettuata dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
La norma in commento prevede, per la qualificazione come “attività connesse” delle attività di fornitura servizi, i seguenti criteri:
– requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;
– requisito oggettivo: l’imprenditore per lo svolgimento di tali attività deve utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.
Ad esempio Il servizio di manutenzione del verde con l’autocarro normalmente utilizzato in azienda e con un cestello elevatore non impiegato nell’attività agricola costituisce attività connessa, in quanto l’autocarro prevale sull’insieme dell’apparecchiatura utilizzata per il servizio stesso. |
Ad esempio Quando l’attività connessa è realizzata mediante l’utilizzo di conoscenze e capacità personali dell’imprenditore, senza l’impiego di risorse aziendali, l’attività non rientra tra quelle “connesse” che consentono l’applicazione del regime forfetario (risposta a interpello n. 446 del 2021). Non costituisce attività connessa nemmeno l’utilizzo di liquami ottenuti nell’ambito dell’attività di allevamento per produrre energia elettrica (risoluzione 15 febbraio 2005, n. 17/E).
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Il regime di detrazione forfettizzata torna applicabile anche nell’ipotesi in cui siano effettuate prestazioni di servizi in via occasionale; in questo caso si dovrà procedere ad un’annotazione separata delle operazioni in questione e alla determinazione dell’imposta detraibile, con riferimento alle stesse operazioni, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 34-bis e non secondo il regime della c.d. “impresa mista” disciplinato dall’articolo 34, comma 5 (risoluzione 16 febbraio 2005, n. 6).
Come
Per le attività dirette alla fornitura di servizi a terzi effettuate dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale l’IVA è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. In pratica, quindi, l’IVA dovuta si determina riducendo l’IVA sulle operazioni attive del 50%. Poiché la riduzione viene operata a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni riguardanti l’attività connessa, in sede di determinazione dell’IVA dovuta, l’imposta effettivamente assolta su detti acquisti ed importazioni deve essere resa indetraibile.
Anche nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi ex art. 34-bis e di attività agricola per la quale si è optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, si rende necessario gestire l’attività connessa con contabilità separata. In tal caso, resta inteso che l’IVA afferente le attività connesse non è detraibile in modo analitico.
L’adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all’attività soggetta al regime speciale di cui all’art. 34 da quelli relativi all’attività soggetta al regime forfettario previsto dall’art. 34-bis.
Quando
Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione mediante opzione per il regime normale. La comunicazione dell’opzione deve essere effettuata barrando la casella 5 del rigo VO3 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui ha effetto l’opzione.
L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.
Calcola il risparmio
Le scelte di convenienza sono relativamente semplici.
L’applicazione del regime forfetario risulterà conveniente se l’IVA afferente gli acquisti di beni e servizi impiegati per rendere le prestazioni rientranti nell’attività connessa è superiore al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate.
Naturalmente, l’opzione per il regime normale, essendo questa vincolante per almeno un triennio, richiede una stima prospettica relativa alle attività che si andranno a svolgere nel triennio, agli acquisti di beni e servizi, soprattutto dei beni durevoli di costo più elevato, che si potranno sostenere in questo arco temporale.
Risparmio %
Caso n. 1
Un imprenditore agricolo effettua la prestazione di servizi di aratura a terzi con mezzi prevalentemente usati nell’esercizio della sua impresa:
– IVA sul corrispettivo pattuito: 1.000
– IVA su acquisti di beni e servizi impiegati nell’attività: 300
Regime forfetario
– IVA da versare: 500 (1.000 – 50%)
Regime ordinario
– IVA da versare: 700 (1.000 – 300)
Caso n. 2
Un imprenditore agricolo effettua prestazioni di potatura e manutenzione di piante di terzi, utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola.
– IVA sul corrispettivo pattuito: 2.000
– IVA su acquisti di beni e servizi impiegati nell’attività: 1.100
Regime forfetario
– IVA da versare: 1.000 (2.000 – 50%)
Regime ordinario
– IVA da versare: 900 (2.000 – 1.100)