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Attività agricole connesse: regime IVA ordinario o speciale?

Attività Agricole Connesse: Regime Iva Ordinario O Speciale?

Chi

Imprenditori agricoli soggetti passivi IVA, a prescindere dalla forma giuridica in concreto adottata (imprenditori individuali, società semplici, società commerciali di persone, società di capitali e soggetti equiparati operanti in agricoltura).

Ai sensi dell’art. 2135 c.c. (richiamato ai fini IVA dall’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”.
Il comma 3 dell’art. 2135 c.c. stabilisce che si intendono attività connesse a quelle agricole, le attività esercitate dall’imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Pertanto, l’imprenditore agricolo non è più solo il soggetto dedito ad un’attività che preveda l’utilizzo del fondo, ma è visto come un soggetto che svolge molteplici attività sia legate allo svolgimento di un intero ciclo biologico, ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso, sia attività consistenti nella fornitura di beni e servizi di varia natura, “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Cosa

L’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede un regime di detrazione IVA forfettizzato per gli imprenditori agricoli che svolgono le “attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile”, cioè le attività connesse a quelle agricole, come sopra definite.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime di cui all’art. 34-bis si applica, però, soltanto alle attività di fornitura di servizi svolte “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata” (di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art. 2135 c.c.) (circolare 16 febbraio 2005, n. 6/E). In particolare, l’art. 34-bis non può trovare applicazione per la cessione di prodotti diversi da quelli elencati nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, in quanto la normativa unionale limita l’applicazione di regimi speciali in agricoltura alle sole cessioni di beni indicati nella Parte I della citata Tabella A (in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 il contribuente può applicare il regime speciale di cui all’art. 34, basato sulle percentuali di compensazione).
Invece, in base alla direttiva n. 112 del 2006, possono rientrare tra i regimi forfetari le prestazioni di servizi “effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola” (art. 295, par. 1, n. 4).

Pertanto, il regime forfetario in parola si rende applicabile alle attività di fornitura di servizi a terzi effettuata dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.

La norma in commento prevede, per la qualificazione come “attività connesse” delle attività di fornitura servizi, i seguenti criteri:

requisito soggettivo: l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco ovvero l’allevamento di animali;

requisito oggettivo: l’imprenditore per lo svolgimento di tali attività deve utilizzare “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.

Ai fini che interessano, deve considerarsi “normale” l’impiego in via continuativa e sistematica delle predette attrezzature nell’attività agricola principale; al contrario, non sarà qualificato come “normale” l’utilizzo occasionale e sporadico nell’attività agricola principale di attrezzature che, invece, sono impiegate con cadenza di continuità e sistematicità al di fuori dell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento (circolare 14 maggio 2002, n. 44; risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 138).
Per poter rientrare fra le attività connesse, l’attività di fornitura di (beni o) servizi da parte dell’imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento (risposta a interpello n. 138 del 2018). Ai fini della sussistenza del requisito della “prevalenza” può adottarsi un criterio basato sul confronto tra il fatturato realizzato con l’impiego di attrezzature o risorse aziendali; in tal modo, il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego da attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
Inoltre, ai fini dell’applicazione del regime forfetario previsto per le imposte sui redditi (art. 56-bis, comma 3, TUIR), è stato chiarito, con una interpretazione che si ritiene estensibile anche agli effetti dell’IVA, che in tali casi è necessario “che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell’attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell’attività di servizi per conto terzi” (circolare 15 novembre 2004, n. 44/E, par. 3; risposta a interpello 24 giugno 2021, n. 446).

Ad esempio

Il servizio di manutenzione del verde con l’autocarro normalmente utilizzato in azienda e con un cestello elevatore non impiegato nell’attività agricola costituisce attività connessa, in quanto l’autocarro prevale sull’insieme dell’apparecchiatura utilizzata per il servizio stesso.

Circa il concetto di risorse dell’azienda normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta, si ritiene che le stesse siano individuate da tutti gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale. Sono quindi risorse, ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, etc. (risposta a interpello n. 446/2021).

Ad esempio

Quando l’attività connessa è realizzata mediante l’utilizzo di conoscenze e capacità personali dell’imprenditore, senza l’impiego di risorse aziendali, l’attività non rientra tra quelle “connesse” che consentono l’applicazione del regime forfetario (risposta a interpello n. 446 del 2021). Non costituisce attività connessa nemmeno l’utilizzo di liquami ottenuti nell’ambito dell’attività di allevamento per produrre energia elettrica (risoluzione 15 febbraio 2005, n. 17/E).

Il regime di detrazione forfettizzata torna applicabile anche nell’ipotesi in cui siano effettuate prestazioni di servizi in via occasionale; in questo caso si dovrà procedere ad un’annotazione separata delle operazioni in questione e alla determinazione dell’imposta detraibile, con riferimento alle stesse operazioni, sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 34-bis e non secondo il regime della c.d. “impresa mista” disciplinato dall’articolo 34, comma 5 (risoluzione 16 febbraio 2005, n. 6).

Come

Per le attività dirette alla fornitura di servizi a terzi effettuate dall’imprenditore agricolo utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale l’IVA è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. In pratica, quindi, l’IVA dovuta si determina riducendo l’IVA sulle operazioni attive del 50%. Poiché la riduzione viene operata a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni riguardanti l’attività connessa, in sede di determinazione dell’IVA dovuta, l’imposta effettivamente assolta su detti acquisti ed importazioni deve essere resa indetraibile.

Nel caso di esercizio congiunto di attività agricola soggetta al regime speciale di cui all’art. 34 e di attività di fornitura di servizi soggetta al regime di detrazione forfetizzata di cui all’art. 34-bis, sussiste l’obbligo di adottare la contabilità separata (art. 36, D.P.R. n. 633/1972), salvo che il produttore agricolo abbia optato, per entrambe le attività, per l’applicazione dell’imposta nei modi normali.

Anche nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi ex art. 34-bis e di attività agricola per la quale si è optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari, si rende necessario gestire l’attività connessa con contabilità separata. In tal caso, resta inteso che l’IVA afferente le attività connesse non è detraibile in modo analitico.

L’adozione di contabilità separate comporta la compilazione da parte delle imprese agricole di due (o più) moduli per evidenziare distintamente i dati contabili relativi all’attività soggetta al regime speciale di cui all’art. 34 da quelli relativi all’attività soggetta al regime forfettario previsto dall’art. 34-bis.

Il passaggio al regime di detrazione forfettizzata ovvero dalla detrazione forfetizzata all’applicazione dell’IVA nei modi normali, comporta la rettifica della detrazione dell’imposta (art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972), da effettuarsi in sede di dichiarazione annuale.

Quando

Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione mediante opzione per il regime normale. La comunicazione dell’opzione deve essere effettuata barrando la casella 5 del rigo VO3 della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui ha effetto l’opzione.

L’opzione è vincolante fino a revoca e comunque per almeno un triennio.

Calcola il risparmio

Le scelte di convenienza sono relativamente semplici.

L’applicazione del regime forfetario risulterà conveniente se l’IVA afferente gli acquisti di beni e servizi impiegati per rendere le prestazioni rientranti nell’attività connessa è superiore al 50% dell’IVA relativa alle operazioni imponibili effettuate.

Naturalmente, l’opzione per il regime normale, essendo questa vincolante per almeno un triennio, richiede una stima prospettica relativa alle attività che si andranno a svolgere nel triennio, agli acquisti di beni e servizi, soprattutto dei beni durevoli di costo più elevato, che si potranno sostenere in questo arco temporale.

Risparmio %

Caso n. 1

Un imprenditore agricolo effettua la prestazione di servizi di aratura a terzi con mezzi prevalentemente usati nell’esercizio della sua impresa:

– IVA sul corrispettivo pattuito: 1.000

– IVA su acquisti di beni e servizi impiegati nell’attività: 300

Regime forfetario

– IVA da versare: 500 (1.000 – 50%)

Regime ordinario

– IVA da versare: 700 (1.000 – 300)

Caso n. 2

Un imprenditore agricolo effettua prestazioni di potatura e manutenzione di piante di terzi, utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola.

– IVA sul corrispettivo pattuito: 2.000

– IVA su acquisti di beni e servizi impiegati nell’attività: 1.100

Regime forfetario

– IVA da versare: 1.000 (2.000 – 50%)

Regime ordinario

– IVA da versare: 900 (2.000 – 1.100)

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Fonte

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