Attribuzione delle posizioni fiscali soggettive in caso di scissione: l’analisi di Assonime

Assonime ha pubblicato la circolare n. 22 del 31 luglio 2023 riguardante l’attribuzione delle posizioni fiscali soggettive in caso di scissione alla luce di alcuni documenti di prassi e di una sentenza della Cassazione.

Il documento analizza:

-i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 31 del 2022 con cui sono state innovate le modalità per l’applicazione del cd. test di vitalità di cui all’art. 173, comma 10, del TUIR;

-la risposta n. 353 del 2023 pubblicata in materia di scissione parziale che vede coinvolte imprese aderenti al medesimo consolidato fiscale;

-la risposta n. 383 del 2023 che dà indicazioni sul criterio di ripartizione del credito IRAP maturato dalla società scissa prima della operazione di scissione;

-la sentenza della Cassazione n. 3591 del 2023 per cui la scissione parziale della consolidante, non interruttiva del consolidato, consentirebbe comunque il trasferimento alla beneficiaria di una quota delle perdite maturate in vigenza del regime di consolidato.

Assonime sottolinea come i chiarimenti contenuti nella circolare n. 31 del 2022 non riguardano le operazioni di scissione che abbiano come società beneficiaria una newco.

Infatti in tal caso sono ancora applicabili le conclusioni espresse dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 20102

Sul punto, occorre evidenziare che l’art. 173, comma 10, del TUIR prevede che il c.d. test di vitalità sia effettuato in capo alle società coinvolte nella scissione e, cioè, la scissa e la beneficiaria. In tal caso non vi è un riferimento al patrimonio oggetto di scissione.

La norma vuole evitare il c.d. commercio delle bare fiscali.

Assonime evidenzia quindi che lo “spostamento” del test di vitalità dalla scissa al patrimonio oggetto di scissione, in realtà non ha un supporto nella normativa, poiché se la società scissa supera il test di vitalità, viene meno alla radice il “fenomeno della compensazione intersoggettiva” tra posizioni fiscali soggettive di una società (perdite riportabili) maturate presso una cd. bara fiscale e i redditi delle altre cui fa riferimento la disposizione.

Quindi, con il superamento del test di vitalità della scissa si ha che tale società potrebbe utilizzare in proprio ai fini fiscali le perdite pregresse e, dunque, il loro trasferimento, in quota parte, alla beneficiaria avrebbe piena legittimità.

Quindi per Assonime non è sistematico assumere che le perdite pregresse si configurino ex lege come una posizione giuridica indistinta da ripartire convenzionalmente con criterio proporzionale e che i parametri di vitalità debbano essere invece verificati su base analitica, postulando perciò l’esistenza di un nesso tra asset o compendi trasferiti alla beneficiaria e perdite da riportare.

Tra l’altro tal nesso sembra essere negato dal fatto di dover far ricorso ai criteri di ripartizione dell’art. 173, comma 4, del TUIR.

Tra l’altro potrebbe comportare un aggravio gestionale di non poco conto.

Assonime analizza anche la possizione della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 3591 del 2023, ha messo in dubbio la regola per cui nell’ipotesi di scissioni che vedono coinvolte società partecipanti al medesimo consolidato fiscale, le perdite da assegnare alle beneficiarie sono solo quelle maturate prima dell’ingresso nel regime di tassazione consolidate, ossia le perdite ante consolidato e non anche, dunque, quelle emerse successivamente.

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