Attuazione della delega fiscale: la better regulation al centro della mission del MEF

Si svolge oggi in Live streaming l’XI Forum One FISCALE – Edizione speciale, dedicato a “Delega fiscale: cosa cambia per professionisti e imprese”. Il Direttore Generale delle Finanze, Giovanni Spalletta, anticipa a IPSOA Quotidiano i temi al centro del suo intervento.

Quali sono gli aspetti del disegno di legge delega per la riforma fiscale che impattano maggiormente sull’attività del Dipartimento delle finanze?

La legge delega di riforma fiscale avrà un notevole impatto sull’attività del Dipartimento delle Finanze.

Il Dipartimento delle Finanze si troverà impegnato, tra l’altro, nel dare attuazione – nei 24 mesi successivi all’emanazione della legge delega – ad un vasto progetto di riforma del Fisco italiano che investe ogni aspetto della normativa sostanziale relativa ai singoli tributi, sia quelli erariali, come l’IRPEF, che quelli regionali e locali, e che implica un impegno anche sotto al profilo della gestione della finanza pubblica. In quest’ultima prospettiva il Dipartimento fornirà un significativo supporto all’attività svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale.

Al fine di valutare l’impatto atteso degli interventi indicati dalla legge delega e consentire al decisore politico di scegliere le modalità migliori per implementarli, il Dipartimento delle Finanze fornirà il proprio supporto tecnico, non solo, come detto, di tipo giuridico ma anche di carattere economico-statistico.

Il Dipartimento garantirà, altresì, un importante contributo alle attività finalizzate a concretizzare il progetto di riforma, coordinando l’attività delle altre amministrazioni coinvolte e, in particolare, quella delle Agenzie fiscali.

L’impegno del Dipartimento delle Finanze sarà, inoltre, volto a garantire la qualità della regolazione (c.d. better regulation). Il decisore politico, infatti, dovrà esser messo nelle condizioni di prendere le decisioni valutando il possibile impatto delle stesse sui cittadini e sulle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Quali sono i più importanti interventi riguardanti i rapporti fiscali europei e internazionali?

Il disegno di legge delega fornisce un quadro di riferimento per assicurare che la revisione generale del nostro sistema tributario sia effettuata attraverso modifiche che ne consentano l’adeguamento alle migliori pratiche nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall’Italia. Ciò dovrà avvenire garantendo la coerenza dell’ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia tributaria, soprattutto per quanto riguarda le imposte armonizzate (IVA e accise).

Inoltre, si prevede una revisione organica della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, coordinandola con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia.

L’obiettivo di fondo è quello di assicurare, da un lato, che la tassazione abbia luogo dove si produce ricchezza, attraverso una corretta amministrazione dei tributi anche nelle fattispecie transazionali e, dall’altro, di contenere i fenomeni di evasione o elusione fiscale. Per raggiungere questo obiettivo è necessario, come esplicitato in più punti del disegno di legge delega, sia potenziare le attività di cooperazione e scambio di informazioni tra autorità fiscali, sia rispettare i diritti dei contribuenti per quanto riguarda la razionalizzazione degli adempimenti, l’effettività del contraddittorio in caso di rilievi e la proporzionalità delle sanzioni eventualmente applicabili.

Quali sono le novità introdotte in relazione al contenzioso tributario?

In attuazione del principio della ragionevole durata del processo, fissato nell’art. 111 Cost., e di certezza del diritto, la delega fiscale prevede i seguenti criteri direttivi:

a) accelerare la fase cautelare anche in appello e in Cassazione, così da estendere le modifiche introdotte sul punto dalla legge n. 130/2023 per il primo grado di giudizio anche al secondo grado e in sede di legittimità. Ciò, al fine garantire una autonoma decisione della fase cautelare distinta da quella del merito;

b) prevedere la comunicazione (e pubblicazione) dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali nella stessa udienza di trattazione, immediatamente dopo la delibazione di merito, così come accade nel rito del lavoro;

c) modificare l’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973, in materia di esecuzione tributaria, con un intervento di razionalizzazione del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice civile, volto a tenere conto delle indicazioni della Corte costituzionale (sent. n. 114 del 2018) e della successiva giurisprudenza di legittimità. In particolare, è consentito al ricorrente di proporre l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice tributario solo laddove lamenti la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, al fine di deflazionare il contenzioso anche di legittimità, come espressamente previsto dal PNRR, nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi:

– l’introduzione, a regime, di strumenti di deflazione del contenzioso, diversi da quelli temporanei di definizione agevolata delle liti previsti dalla legge n. 130/2022 e dalla legge di Bilancio 2023;

– il superamento, attraverso la previsione dell’espressa abrogazione della mediazione: il disegno di legge delega, infatti, mira a rafforzare strutturalmente il contraddittorio tra le parti, anche nella fase antecedente all’emanazione dell’atto impositivo.

Ancora, la delega interviene sulla informatizzazione del processo, con particolare riguardo alla standardizzazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali; ciò, al fine di rendere più agevole la redazione delle sentenze, nonché facilitare, anche mediante l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, la ricerca giurisprudenziale per gli operatori del settore.

In particolare, si prevede che nell’esercizio della delega il Governo dovrà considerare i seguenti istituti: l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; la definizione di sanzioni processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche; la previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, Resta naturalmente impregiudicata la possibilità di ciascuna parte di discutere in presenza, limitando così la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.

Il disegno di legge di delega fiscale prevede, infine, tra i criteri direttivi, il riordino della geografia giudiziaria. L’esigenza di procedere ad un’opera di razionalizzazione dell’assetto giudiziario tributario ha origine dalla costante e progressiva diminuzione di nuovi ricorsi che rende inefficiente la presenza di magistrati tributari a tempo pieno per gestire un numero esiguo di controversie e il conseguente sostenimento dei costi per la gestione della sede giudiziaria. Nel dettaglio, la delega fiscale prevede accorpamenti delle sedi esistenti sulla base di criteri che tengano conto di parametri oggettivi, quali l’estensione del territorio, i carichi di lavoro e gli indici di sopravvenienza, il numero degli abitanti.

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