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Auto aziendali, aggiornati i costi al chilometro

Auto Aziendali, Aggiornati I Costi Al Chilometro

FRINGE BENEFIT

I nuovi importi saranno la base per la stretta prevista dalla manovra

di Maurizio Caprino


(Adobe Stock)

2′ di lettura

Per quest’anno sono arrivati in extremis gli aggiornamenti ai costi chilometrici delle autovetture e dei motocicli che servono alle aziende per calcolare ai fini fiscali il valore del reddito in natura da conteggiare nella retribuzione (per tassazione Irpef e contributi) nel caso in cui i mezzi in questione vengano utilizzati dai lavoratori anche nel tempo libero.

Sono aggiornamenti più importanti del solito: si tratta dei valori che fungeranno da base per applicare la stretta prevista dalla legge di Bilancio dal 1° luglio prossimo.

I valori 2020, aggiornati in base alle rilevazioni statistiche sulle variazioni dei costi di acquisizione ed esercizio, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’ultimo giorno utile, il 31 dicembre. Infatti il Dlgs 314/97, che introdusse l’attuale sistema di tassazione sui mezzi concessi dalle aziende in uso promiscuo ai lavoratori, dispone che come base di calcolo per autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli «si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre».

Ora quindi i datori di lavori sono in condizione di fare i calcoli per il 2020. Per i veicoli che sono già in flotta, si procederà come di consueto, considerando il 30% del costo chilometrico, quota già calcolata per ogni modello dall’Aci e riportata nell’ultima colonna delle tabelle.

Non è ancora noto se verrà pubblicato un aggiornamento intermedio a metà anno, aggiungendo ulteriori colonne. Sono quelle con le percentuali previste dalla legge di Bilancio, articolo 1, commi 632 e 633, che si applicheranno «per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020» (espressione sulla quale si attendono chiarimenti dall’agenzia delle Entrate) e in sostanza contengono lievissime agevolazioni per mezzi elettrici e ibridi plug-in e penalizzazioni per quelli che emettono più CO2 della media.

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