Auto in uso promiscuo agli amministratori: come misurare la convenienza fiscale

Chi

Società commerciali che assegnano ai propri amministratori (che non siano anche dipendenti dell’azienda e che siano titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) auto aziendali per uso promiscuo.

Cosa

L’assegnazione agli amministratori di mezzi di trasporto aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) può avvenire:

a) esclusivamente per motivi personali;

b) per motivi sia personali che aziendali (uso promiscuo);

c) esclusivamente per uso aziendale.

In questa sede, si prende in considerazione l’ipotesi di assegnazione dell’autovettura agli amministratori in uso promiscuo, ossia per spostamenti sia aziendali che personali, per misurarne la convenienza fiscale.

L’assegnazione dell’autovettura all’amministratore ad uso promiscuo genera:

– per l’azienda, un costo deducibile, entro una certa soglia e la detrazione parziale (40%) dell’IVA relativa al costo di acquisizione e agli altri costi (ad es. ricambi, carburanti, ricariche, manutenzione, riparazione).;

– per l’amministratore, un compenso in natura che deve essere valorizzato utilizzando un criterio forfetario (anziché in base al valore normale), basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR) (circolare 19 gennaio 2007, n. 1, par. 17.1. A).

Deducibilità del costo per l’azienda

In caso di veicoli concessi in uso agli amministratori della società, è stato affermato che l’assimilazione ai fini fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata con i redditi di lavoro dipendente concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.

Pertanto, “qualora un’autovettura venga data in uso promiscuo all’amministratore, l’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima” (circolare 19 gennaio 2007, n. 1, par. 17.1. B.1). L’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit è deducibile nella misura del 20% (elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio), ai sensi dell’art. 164, comma 1, lettera b), TUIR. Inoltre, la deducibilità è ammessa entro le soglie massime previste dalla norma (18.075,99 euro per il costo di acquisto e per il leasing di autovetture, 3.615,20 euro per il noleggio di autovetture).

IVA

Per quanto riguarda la detrazione dell’IVA afferente all’acquisizione dell’autoveicolo e i costi inerenti al relativo utilizzo, qualora il mezzo sia concesso in uso promiscuo senza addebito di un corrispettivo specifico, l’IVA relativa all’acquisizione e agli altri componenti negativi potrà essere portata in detrazione in misura pari al 40%. La messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad IVA (art. 3, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
In relazione alle autovetture assegnate ai dipendenti, è stato affermato che qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA (risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6/DPF).

Tale interpretazione è stata ritenuta non estensibile al caso di assegnazione dell’auto agli amministratori, trattandosi di tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge (DRE Lombardia, risposta a interpello n. 904-472/2014), per cui in caso di assegnazione dell’autovettura all’amministratore, con addebito di corrispettivo, la detrazione IVA è comunque limitata al 40% (si tratta di una posizione che, in verità, desta più di una perplessità, in quanto ai fini IVA è irrilevante se il destinatario della prestazione sia un dipendente o un collaboratore).

Fringe benefit per l’amministratore

Il valore del fringe benefit per l’assegnazione a uso promiscuo dell’autovettura all’amministratore (che sia titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non di un reddito di lavoro autonomo) è pari a percentuali variabili (25, 30, 50 e 60 per cento) in funzione dei valori di emissione di anidride carbonica dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell’ammontare eventualmente addebitato al dipendente (art. 51, comma 4, lettera a, TUIR).

Ai fini della determinazione del reddito dell’amministratore la concessione di un’autovettura elettrica o ibrida ad uso promiscuo (valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), costituisce reddito per un valore pari al 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI.

Tale percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, al 50% qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, e al 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Come

Poiché l’assegnazione dell’autovettura per uso promiscuo costituisce per l’amministratore un compenso (in natura), è necessario che lo stesso sia deliberato nei modi di legge, anche in ordine alle modalità di erogazione (indicazione delle condizioni, del tipo di veicolo, etc.).

L’uso promiscuo deve essere provato mediante qualunque documentazione idonea allo scopo e non deve essere occasionale.

Se l’amministratore corrisponde delle somme o assume a carico le spese di gestione, il fringe benefit da assoggettare a tassazione deve essere determinato al netto di quanto corrisposto, comprensivo dell’eventuale IVA a carico del dipendente.

Quando

Sulla base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, la retribuzione deve essere imputata in relazione al momento di effettiva percezione della stessa da parte dell’amministratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326). Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi (circolare 14 luglio 2022, n. 27/E, par. 2).

Calcola il risparmio

Per le autovetture assegnate agli amministratori a uso promiscuo, cioè utilizzate sia come auto aziendale sia come auto personale, l’amministratore, in genere, non deve farsi carico dei costi relativi all’acquisto o alla manutenzione del mezzo in quanto questi vengono coperti dall’azienda.

Risparmio %

Caso n. 1

Autovettura assegnata in uso promiscuo all’amministratore.

– Canone di noleggio annuo = 3.000 (compresa l’IVA indetraibile) (non supera la soglia di deducibilità di 3.615,20 euro)

– Costi di impiego (carburante, assicurazione ecc.) = 3.000

– Costo complessivo = 6.000

Amministratore

– Benefit annuo tassato in capo all’amministratore = 1.200

Società

La società potrà dedurre il benefit di 1.200 come costo per prestazione di lavoro e l’eccedenza delle spese sul benefit al 20%:

Costi deducibili = 1.200 + 20% x (6.000 – 1.200) = 2.160

Caso n. 2

Noleggio di una autovettura elettrica per cui le tabelle ACI prevedono un costo chilometrico di 0,5580 euro.

L’impresa assegna l’autovettura in uso promiscuo all’amministratore, senza addebito di corrispettivi.

Amministratore

– Costo per 15.000 Km: 8.370 (0,5580 x 15.000)

– 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri: 2.092,50 (8.370 x 25%).

Il valore tassabile del fringe benefit è pari a 2.092,50.

Supponendo che l’aliquota marginale del soggetto sia pari al 43% (reddito lordo superiore a 50.000 euro) + 4,23% a titolo di addizionali, per un totale di 47,23%, si avrà un’imposta dovuta pari a 988,29 euro (2.092,50 x 47.23%).

Costo effettivo per il dipendente: 988,29 (oltre contributi)

Impresa

Costo del noleggio: 3.500 euro all’anno + IVA 770

IVA indetraibile relativa al noleggio (60%): 462

Costo totale noleggio: 3.962 (supera la soglia di deducibilità di 3.615,20 euro)

Costo totale noleggio deducibile: 3.615,20

Costi di gestione: 1.200 euro + IVA 264.

IVA indetraibile relativa ai costi di gestione: 158,4

Totale costi gestione deducibili: 1.358,4

Totale costi deducibili (compresa l’IVA indetraibile): 4.973,6 (3.615,20 + 1.358,4)

Deduzione del costo per l’impresa: 2.668,72

– fringe benefit: 2.092,50

– spese eccedenti: 576,22 [(4.973,6 – 2.092,50) x 20%]

Risparmio IRES (24%) IRAP (3,9%) = 744,57

Costo effettivo per l’impresa: 4.575,83

Calcolo di convenienza

Il costo complessivo per l’impresa e il dipendente è pari a 5.564,12 (oltre contributi dovuti sul fringe benefit).

Nel caso in cui l’impresa concedesse all’amministratore un aumento stipendiale pari al valore del benefit (che per il dipendente è pari a 5.734) si avrebbe:

– IRPEF/addizionali dipendente: 2.708,17 (5.734 x 47,23%)

– IRES/IRAP impresa: 1.599,79 (5.734 x 27,9%)

– Costo per l’impresa: 4.134,21 (5.734 – 1.599,79)

– Costo complessivo impresa e dipendente: 6.842,38 (oltre contributi sull’emolumento).

Caso n. 3

Veicolo acquistato ad un costo di 40.000 euro (supera la soglia di 18.075,99 euro), concesso in uso promiscuo all’amministratore.

Fringe benefit: 3.500 euro

Quota ammortamento: 10.000 euro; quota deducibile 4.519,00 (18.075,99 x 25%)

Carburante: 3.000 euro

Assicurazione: 2.000 euro

Spese complessive: 9.519,00 euro (4.519,00 + 3.000 + 2.000)

Spese deducibili: 4.703,8 [3.500 (fringe benefit) + 1.203,80 (9.519,00 – 3.500) 20%]

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