Autodichiarazione credito d’imposta IMU comparto turistico: invio in modalità telematica entro il 28 febbraio

Ancora pochi giorni per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del D.L. n. 21 del 2022.

l termine ultimo è il 28 febbraio 2023.

Le norme e la prassi

L’art. 22 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, prevede un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. L’agevolazione si applica anche con riferimento all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3.
Le disposizioni, innanzi viste si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (di seguito “Temporary Framework”). L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Viene, inoltre, stabilito, che:

b) gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate. E che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Successivamente il direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento, prot. n. 356194/2022 del 16 settembre 2022, ha provveduto alla definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del D.L. n. 21 del 2022.

Con il provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.

Invio dell’autodichiarazione con modalità telematica

L’autodichiarazione è inviata, entro il termine del 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Le ricevute

Sono previste due ricevute:

1)La ricevuta di presa in carico. A seguito della presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2)La ricevuta esito credito. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Le autodichiarazioni scartate

Come si è detto in precedenza le autodichiarazioni vanno inviate entro il 28 febbraio 2023. E’ chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Nuova autodichiarazione o rinuncia al credito

Entro il 28 febbraio 2023, è possibile:

-inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

-presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità, innanzi viste.

Fruizione del credito d’imposta

Nel provvedimento viene chiarito che il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta sull’esito credito, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Fermo restando ciò, relativamente alle autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

L’integrazione è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Infine, nel provvedimento è fatto presente, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

c) con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

F24: chiarimenti e istituzione del codice tributo

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

Nella risoluzione è chiarito che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezioneErario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Infine, viene precisato che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

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