Autodichiarazione credito d’imposta IMU comparto turistico: invio in modalità telematica entro il 28 febbraio
- 22 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
l termine ultimo è il 28 febbraio 2023.
Le norme e la prassi
Viene, inoltre, stabilito, che:
b) gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate. E che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
Con il provvedimento è, altresì, approvato l’allegato modello denominato “Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” (di “Autodichiarazione”), con le relative istruzioni.
Invio dell’autodichiarazione con modalità telematica
Le ricevute
Sono previste due ricevute:
1)La ricevuta di presa in carico. A seguito della presentazione dell’Autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2)La ricevuta esito credito. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’Autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.
Le autodichiarazioni scartate
Come si è detto in precedenza le autodichiarazioni vanno inviate entro il 28 febbraio 2023. E’ chiarito che si considerano tempestive le autodichiarazioni trasmesse entro il predetto termine ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Nuova autodichiarazione o rinuncia al credito
Entro il 28 febbraio 2023, è possibile:
-inviare una nuova autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima autodichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
-presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità, innanzi viste.
Fruizione del credito d’imposta
In caso di dati incompleti relativi ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, è rilasciata un’ulteriore ricevuta con la quale è richiesta l’integrazione di tali dati. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L’integrazione è effettuata mediante l’invio di una nuova autodichiarazione entro il termine, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, oppure, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.
Infine, nel provvedimento è fatto presente, che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
c) con successiva risoluzione è istituito il relativo codice tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
F24: chiarimenti e istituzione del codice tributo
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
Nella risoluzione è chiarito che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Infine, viene precisato che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.