Autofattura spia: il codice TD20 andrà in pensione?

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Per effetto delle modifiche apportate, infatti, in caso di mancata ricezione della fattura da parte del cedente e/o prestatore e di ricezione di una fattura irregolare, il cessionario e/o committente non sarà più tenuto ad emettere la c.d. autofattura spia, nelle tempistiche previste dalla legge, al fine di non essere sanzionato con una sanzione pari al 100% dell’imposta.

Il legislatore delegato ha, infatti, previsto che il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% sempreché non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.

Autofattura spia: disciplina vigente

L’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che il cessionario/committente che, abbia acquistato beni e servizi, senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di una fattura irregolare, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione.

L’applicazione della sanzione può essere evitata laddove si provveda alla regolarizzazione dell’operazione come segue.

Fattura mancante

Se il cessionario/committente non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data dell’operazione, questi emette un’autofattura con codice Tipo documento TD20 entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell’IVA.

Per regolarizzare la fattura che non è stata emessa dal cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione:

– emette un’autofattura, a titolo di “denuncia”, entro il 30° giorno successivo;

– versa l’IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine.

L’autofattura può essere annotata nel registro di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

Nel caso in cui la fattura venga emessa dal cedente oltre i 4 mesi, rimane ferma la sanzione nei confronti del cessionario (cfr. R.M. n. 530121/1992).

Tuttavia, potrebbero sorgere problemi qualora il cedente, in via tardiva, emetta la fattura e il cessionario abbia regolarizzato. In tal caso, si ritiene che il cessionario abbia sempre l’obbligo di registrare la fattura ricevuta in ritardo, e che il cedente sia obbligato a versare l’IVA addebitata in rivalsa. La situazione può comunque essere regolarizzata apportando le note di variazione previste dall’art. 26 del decreto IVA.

Fattura irregolare

Se il cessionario/committente ha ricevuto una fattura irregolare, questi deve emettere un’autofattura con codice Tipo documento TD20 entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione, previo pagamento dell’IVA.

L’autofattura potrà essere annotata nel registro di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, ai fini dell’esercizio della detrazione IVA.

Acquisti da fornitore UE

L’art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993 stabilisce che, nel caso di acquisti intra-UE, il cessionario è tenuto a emettere autofattura se non ha ricevuto la fattura del fornitore entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Se è stata ricevuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Ravvedimento operoso

Laddove il cessionario/committente non provveda alla regolarizzazione dell’operazione entro le suddette tempistiche, lo stesso può comunque sanare la violazione, facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Di conseguenza, la sanzione pari al 100% dell’imposta può essere modulata come segue a seconda della tempistica entro la quale viene regolarizzata la violazione.

Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997

Ambito temporale

Riduzione sanzioni

Percentuale

Minimo

Lettera a-bis)

Sino a 90 giorni dalla violazione

1/9

11,11%

27,78 euro

Lettera b)

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione

1/8

12,50%

31,25 euro

Lettera b-bis)

Entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

1/7

14,29%

35,71 euro

Lettera b-ter)

Oltre il termine della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

1/6

16,67%

41,67 euro

Lettera b-quater)

Se la sanatoria avviene dopo il PVC

1/5

20%

50 euro

Posto che la responsabilità del cessionario ha titolo autonomo rispetto a quella del cedente, il ravvedimento si rende necessario sebbene il cedente abbia, a sua volta, eseguito il ravvedimento per sanare la violazione di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (i.e. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA).

Tuttavia, se il cedente ha già regolarizzato la sua posizione mediante ravvedimento, il cessionario non ha l’obbligo di versamento dell’IVA (cfr. R.M. 14 luglio 2000, n. 113).

Si segnala infine che, se il cessionario/committente non provvede alla regolarizzazione dell’operazione, lo stesso è sì soggetto all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, ma non perde il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa a seguito di fattura tardivamente emessa dal cedente, nel rispetto dei termini di legge.

Autofattura spia: la disciplina proposta dal legislatore delegato

Ora, stante la nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 proposta dal legislatore delegato, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% (e non più del 100%) semprechè non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.

In altri termini, le modifiche apportate sono due:

a) la misura della sanzione in capo al cessionario/committente viene ridotta dal 100% al 70% dell’imposta;

b) viene previsto che il cessionario/committente non sia più tenuto ad emettere l’autofattura spia per regolarizzata la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, ma deve comunicare tale omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.

In attesa di conoscere quali siano questi strumenti, viene da pensare che il codice Tipo documento TD20 non dovrebbe essere più utilizzato, dovendo il contribuente comunicare in modo diverso la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare.

Il che, in termini concreti, dovrebbe poter comportare che in assenza di una fattura spia non dovrebbe essere richiesto al cessionario/committente neanche il versamento dell’IVA.

Altra novità di rilievo prevista dal legislatore delegato è l’esclusione in capo al cessionario/committente dell’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’IVA derivati da un requisito soggettivo dell’emittente non direttamente verificabile.

Ciò si pone in linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr. ex multis, sentenza n. 15302/2015 e 26183/2014) secondo il quale il cessionario non deve supplire alle mancanze del cedente in merito all’identificazione dell’atto negoziale e alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, né controllare e sindacare le sue valutazioni giuridiche.

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