Autorizzazione per 12 mesi all’esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti: le regole da applicare
- 30 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il decreto evidenzia che la possibilità di esercitare, in via transitoria, l’attività in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell’autorizzazione, debba essere concessa, per uniformità di trattamento, anche ai depositari autorizzati che siano stati destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore dell’art. 5-quater, comma 1, D.L. n. 21/2022 e fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto nella Gazzetta Ufficiale, di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la cui attività in regime di deposito fiscale risulta ancora sospesa alla medesima data di pubblicazione.
Qualora l’Agenzia delle Dogane riscontri l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale, il medesimo Ufficio comunica all’esercente il deposito stesso, esercente, l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
L’esercente può presentare entro 20 giorni memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni.
Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di 10 giorni, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione.
L’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione, quali rilevano dalle contabilità, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia è prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel 12° mese successivo alla notifica della comunicazione.
In ciascuno dei 12 mesi di prosecuzione transitoria dell’attività consentita, la garanzia deve risultare pari al 100% dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l’esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme. La garanzia è adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e l’esercente provvede a comunicare all’Ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della stessa entro il primo giorno lavorativo successivo.
A cura della Redazione