Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale il decreto 17 maggio 2023 in corso di pubblicazione nella G. U. previsto dall’articolo 23, comma 12 del testo unico delle accise (autorizzazione per 12 mesi all’esercizio di deposito fiscale in assenza dei requisiti) come modificato dall’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge dalla Legge n. 51 del 20 maggio 2022.
L’intervento di modifica dell’articolo 23, comma 12, del testo unico accise, ad opera del predetto articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, risponde alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione che dia una concreta possibilità, agli esercenti di tali depositi, di riuscire effettivamente a ripristinare le condizioni richieste dal predetto articolo 23, comma 4 e, in particolare, quella attinente alla soglia del trenta per cento del totale delle estrazioni di un biennio.
Il decreto evidenzia che la possibilità di esercitare, in via transitoria, l’attività in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell’autorizzazione, debba essere concessa, per uniformità di trattamento, anche ai depositari autorizzati che siano stati destinatari, nel periodo che decorre dalla data di entrata in vigore dell’articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022 e fino alla data di pubblicazione del nuovo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale e la cui attività in regime di deposito fiscale risulta ancora sospesa alla medesima data di pubblicazione.
Qualora l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio in regime di deposito fiscale, il medesimo Ufficio comunica all’esercente il deposito stesso, d’ora in avanti indicato come esercente, l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale.
L’esercente può presentare entro venti giorni memorie scritte, documenti o altri elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni.
Qualora la garanzia sia stata regolarmente costituita entro il termine di dieci giorni, l’Ufficio competente comunica all’esercente che gli è consentito di proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla notifica della comunicazione.
L’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello della notifica della comunicazione, quali rilevano dalle contabilità, inerenti alle immissioni in consumo dei medesimi prodotti. La stessa garanzia è prestata dall’esercente in denaro oppure in titoli di Stato al valore nominale ed ha validità non inferiore alla data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti che saranno immessi in consumo nel dodicesimo mese successivo alla notifica della comunicazione.
In ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell’attività consentita, la garanzia deve risultare pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; a tal fine, qualora sia necessario, l’esercente adegua la garanzia in modo che la stessa risulti sempre conforme. La garanzia è adeguata in denaro o in titoli di Stato al valore nominale e l’esercente provvede a comunicare all’Ufficio competente ogni avvenuto adeguamento della stessa entro il primo giorno lavorativo successivo.
A cura della Redazione
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