Autoscuole, le Entrate chiedono gli arretrati Iva
- 11 Ottobre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
di Maurizio Caprino e Benedetto Santacroce
2′ di lettura
Il conto sta già arrivando. Appena un mese dopo la risoluzione 79/E del 2 settembre con cui ha recepito la sentenza della Corte di giustizia Ue che ha cancellato l’esenzione Iva per i corsi di scuola guida, l’agenzia delle Entrate chiede alle autoscuole tutti gli arretrati. Una mossa che può apparire discutibile, se non altro perché la questione non è ancora chiusa. Anzi, dall’altro ieri si è aperto uno spiraglio che potrebbe riportare l’esenzione, perlomeno in alcuni casi.
Il recupero degli arretrati è iniziato nei giorni scorsi, quando sono arrivati alle autoscuole di varie zone d’Italia i primi inviti al contraddittorio. Al Sole 24 Ore risulta che l’operazione sia già ad ampio spettro: non riguarda solo il recupero dell’annualità 2014, la prima per la quale è applicabile la sentenza della Corte Ue (causa C-449/17) e per la quale sta per scattare la prescrizione. Sono stati richiesti anche tutti gli altri arretrati, fino al 2017, per i quali si sarebbe potuto anche attendere i prevedibili sviluppi della vicenda. Senza creare sconcerto negli operatori (piccole imprese per le quali le associazioni di categoria stimano un esborso medio di 110mila euro ciascuna) né rischiare di dover poi fare retromarcia.
Gli sviluppi saranno possibili già nella prossima legge di Bilancio, come già promesso a metà settembre da forze politiche di governo e opposizione. Tanto più alla luce della risposta data l’altro ieri dal commissario uscente Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, a un’interrogazione al Parlamento europeo (si veda Il Sole 24 Ore di ieri).
Le ultime due righe della risposta di Moscovici ricordano che gli Stati membri «sono liberi di decidere» come organizzare la formazione alla guida, «in particolare per quanto riguarda le autoscuole». Si tratterebbe di modificare la normativa nazionale in modo che lo Stato prenda atto della particolare valenza della loro attività.
Infatti, questa è la condizione pregiudiziale per far rientrare l’attività delle autoscuole tra quelle di «l’educazione dell’infanzia o della gioventù» che, se riconosciute dala Stato, rientrano fra quelle elencate nell’articolo 132, comma 1, della direttiva 2006/112/CE. Cioè le attività alle quali spetta l’esenzione Iva. Occorrerebbe quindi una norma nazionale che assimili l’attività delle autoscuole a quelle indicate dalla direttiva.