La legge di Bilancio 2023 prevede che il ravvedimento operoso “speciale” (
art. 1
, commi da 174 a 178,
legge n. 197/2022
) non può essere utilizzato per regolarizzare le violazioni irrogabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Si chiede di conoscere se, una volta ricevuto un avviso bonario ex
art. 36-bis
,
D.P.R. n. 600/1973
, è possibile avvalersi dell’accertamento con adesione “speciale” previsto dalla stessa legge di Bilancio, con riduzione delle sanzioni a 1/18.
La comunicazione degli esiti della liquidazione (c.d. “avviso bonario”) non è un tipico
atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a
sanare le
irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, Premessa).
La definizione dell’accertamento mediante adesione “speciale”, di cui all’
art. 1, comma 179, della
legge n. 197/2022, è invece
riservata agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e agli avvisi di liquidazione, tra i quali non rientrano le comunicazioni di irregolarità.
A ottobre 2022 ci è stata notificata una comunicazione di irregolarità relativa all’anno 2019. Non abbiamo proceduto al pagamento in quanto è nostra intenzione impugnare la cartella di pagamento. Si chiede se, tenuto conto delle nuove norme in materia di tregua fiscale, l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla rinotifica della comunicazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni di cui all’
art. 1, commi da 153 a 159,
legge n. 197/2022 non prevedono, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di
nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, Premessa).
Un avviso bonario non telematico notificato il 25 novembre 2022 può essere definito ai sensi dell’art. 1, commi da 153 a 159 della legge di Bilancio 2023?
Per quanto riguarda gli
avvisi bonari già recapitati, si osserva che, ai sensi dell’
art. 1, comma 153,
legge n. 197/2022,
rientrano nella definizione agevolata le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs.. n. 462/1997 (30 giorni per gli avvisi non telematici), non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della
legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023).
Si tratta, in particolare, delle comunicazioni (non telematiche) recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022.
Pertanto, nel caso in esame è
già scaduto il termine per poter definire l’avviso sia ai sensi della legge di Bilancio 2023 (definizione “speciale”) sia ai sensi del
D.Lgs. n. 462/1997 (definizione “ordinaria”).
Un avviso bonario telematico notificato il 5 ottobre 2022 può essere definito ai sensi dell’art. 1, commi da 153 a 159 della legge di Bilancio 2023?
Per quanto riguarda gli
avvisi bonari già recapitati, si osserva che, ai sensi dell’
art. 1, comma 153,
legge n. 197/2022, rientrano nella definizione agevolata le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs.. n. 462/1997 (90 giorni per gli avvisi telematici), non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023).
Si tratta, in particolare, delle comunicazioni telematiche recapitate ai contribuenti a partire dal 2 ottobre 2022.
Pertanto, nel caso in esame il termine per poter definire l’avviso bonario non era scaduto.
Tuttavia, l’art. 1, comma 153 stabilisce che Il pagamento delle somme dovute, con la riduzione della sanzione al 3%, doveva avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli
articoli 2 (per il
pagamento in unica soluzione) e
3-bis (per il pagamento in forma rateale) del
D.Lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, trattandosi nella specie di avviso telematico, sarebbe stato necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, venissero versate,
in unica soluzione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata doveva essere versata entro il già menzionato termine di 90 giorni. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Nel caso in esame, quindi, l’Ufficio procederà all’
iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’
art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.
Un avviso bonario non telematico ex
art. 36-bis
del
D.P.R. n. 600/1973
, relativo all’annualità 2019, è stato consegnato il 13 gennaio 2023. La nostra società ha pagato le somme dovute, con la sanzione ridotta al 3%, in data 16 febbraio (quindi, con 4 giorni di ritardo). Si chiede se la definizione è valida.
Ai sensi dell’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli
artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972, recapitate successivamente al 1^ gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con le sanzioni ridotte al 3%.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle
ipotesi di lieve inadempimento, di cui all’
art. 15-ter del
D.P.R. n. 602/1973, concernente, tra l’altro, la
lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni. In tal caso, la definizione è valida, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 1), eventualmente regolarizzabili mediante ravvedimento “ordinario” (
circolare 29 aprile 2016, n 17/E, par. 3.1.2).
Ai fini della decorrenza e del conteggio dei sette giorni, trova applicazione l’
art. 7, comma 1, lett. h), del
D.L. n. 70/2011, in virtù del quale “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo” (
circolare 29 aprile 2016, n 17/E, par. 3.1.1).
Abbiamo ricevuto un avviso bonario in data 16 febbraio 2023 relativo al 2019 e vorremmo definire il contesto con la definizione “speciale” di cui alla legge di Bilancio 2023, versando entro 30 giorni le somme dovute, con la sanzione ridotta al 3%. L’avviso reca i seguenti importi:
– imposta non versata: 100,00
– interessi: 7,00
– sanzione (ridotta): 10,00
È corretto effettuare il versamento di un importo pari a 110,00 (100 + 7 + 3)?
Ai sensi dell’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, il contribuente può definire gli avvisi bonari versando le somme dovute, gli interessi e la sanzione ridotta al 3%. Pertanto, nel caso in esame è corretto versare
l’importo di euro 110,00.
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3%, pari a euro 110,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel
modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 1).
Abbiamo ricevuto un avviso bonario in data 16 febbraio 2023 relativo al 2019 e vorremmo definire il contesto con la definizione “speciale” di cui alla legge di Bilancio 2023, versando entro 30 giorni le somme dovute, con la sanzione ridotta al 3%. L’avviso reca i seguenti importi:
Esito di omesso versamento (per euro 100,00)
– imposta non versata: 100,00
– interessi: 7,00
– sanzione (ridotta): 10,00
Esisto di tardivo versamento (per euro 400,00)
– interessi: 14,00
– sanzione (ridotta): 40,00
Quale importo dobbiamo versare per poter beneficiare della definizione “speciale” prevista dall’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023?
Ai sensi dell’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, il contribuente può definire gli avvisi bonari versando le somme dovute, gli interessi e la sanzione ridotta al 3%.
Nel caso in esame, la rideterminazione della sanzione comporta che l’importo totale della somma da versare è pari a:
Esito di omesso versamento (per euro 100,00)
– imposta non versata: 100,00
– interessi: 7,00
– sanzione (3%): 3,00
Esisto di tardivo versamento (per euro 400,00)
– interessi: 14,00
– sanzione (3%): 12,00
Totale complessivo: euro 136,00.
Si chiede di conoscere se la definizione agevolata degli avvisi bonari, prevista dall’
art. 1
, commi da 153 a 159, della
legge n. 197/2022
sia applicabile con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), di cui all’
art. 21-bis
del
D.L. n. 78/2010
.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la definizione “speciale” prevista dall’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, può essere applicata anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA, in quanto Il controllo automatizzato eseguito su tali comunicazioni è analogo a quello effettuato ai sensi dell’
art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA annuale, cui si riferisce espressamente il citato comma 153.
La nostra società ha l’esercizio sociale “a cavallo” d’anno, con chiusura al 30 giugno. Si chiede di conoscere quali annualità possono essere definite ai sensi dell’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023.
L’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, prevede la possibilità di definizione agevolata, con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con le sanzioni ridotte al 3%, delle somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ex
art. 36-bis,
D.P.R. n. 600/1973 e
art. 54-bis,
D.P.R. n. 633/1972, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
In caso di
esercizio “a cavallo”, con chiusura del periodo d’imposta al 30 giugno di ogni anno, possono beneficiare della norma citata le somme dovuta in base ai controlli automatizzati, ex
art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973, delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 1^ luglio 2019 – 30 giugno 2020, 1^ luglio 2020 – 30 giugno 2021, 1^ luglio 2021 – 30 giugno 2022.
Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario ex
art. 36-bis
D.P.R. n. 600/1973
in relazione al periodo d’imposta 2017 ed ha in corso la rateazione del pagamento. Si chiede con quali modalità è possibile utilizzare la definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023.
L’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020, e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli
artt. 36-bis del
DPR n. 600/1973 e 54-bis
del DPR n. 633/972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Il comma 155 dello stesso art. 1 prevede la possibilità di definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 era regolarmente in corso un
pagamento rateale (art. 3-
bis, D.Lgs. n. n. 462/1997). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, “per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’
articolo 15-ter del
DPR n. 602 del 1973.
L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo” (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2).
Per la determinazione dell’importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva) (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2, nota 6).
Un contribuente ha ricevuto un avviso bonario ex
art. 36-bis
D.P.R. n. 600/1973
in relazione al periodo d’imposta 2017 ed ha in corso la rateazione del pagamento. Considerando l’applicazione delle sanzioni al 3% sul totale, gli importi sinora versati sono superiori al totale dovuto. È possibile il rimborso dell’eccedenza?
L’
art. 1, comma 155, della
legge n. 197/2022 prevede la rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. In ogni caso, il comma 157 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili.
Ad aprile 2022 abbiamo ricevuto una comunicazione di irregolarità per omesso versamento di imposte pari a 40.000 euro.
– imposta non versata: 40.000
– sanzione (ridotta): 4.000
– interessi: 2.800
Totale: 46.800
Abbiamo deciso di definire la violazione, versando l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta al 10%, mediante pagamento rateale in 8 rate. Prima del 31 dicembre 2022 sono state versate 3 rate, come segue:
1^ rata: 2.5.2022: 5.850
3^ rata: 30.11.2022: 5.850 (più interessi di rateazione).
Si chiede di conoscere quale importo resta da versare applicando la definizione “speciale” prevista dall’
art. 1
, commi 153 e ss., della
legge n. 197/2022
.
L’
art. 1, comma 155, della
legge n. 197/2022 prevede la possibilità di definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 era regolarmente in corso un pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. n. 462/1997). In questi casi, l’agevolazione consiste nella
rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni ricalcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo (v.
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 2).
Venendo al caso in esame, si osserva che il totale sinora versato (al netto degli interessi di rateazione) è pari a:
– imposta: 15.000
– sanzione: 1.500
– interessi: 1.050
Gli importi ancora da versare sono i seguenti:
– imposta: 25.000
– sanzione: 2.500
– interessi: 1.750
Totale: 29.250
Rideterminazione della sanzione sull’importo ancora da versare: 25.000 x 3% = 750
Importi ancora da versare rideterminati:
– imposta: 25.000
– sanzione: 750
– interessi: 1.750
Totale da versare: 27.500
Ad aprile 2022 abbiamo ricevuto una comunicazione di irregolarità per omesso versamento di imposte pari a 4.000 euro. Prima del 31 dicembre 2022 sono state versate 3 rate. Si chiede se è possibile, anche per la rateazione in corso, prolungare la rateazione fino a 20 rate.
L’
art. 1, comma 159, della
legge n. 197/2022 ha modificato, a regime, l’
art. 3-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 462/1997, prevedendo la possibilità, indipendentemente dall’importo della comunicazione, di optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (fino al 31 dicembre 2022, tale facoltà era prevista per i soli debiti superiori a euro 5.000).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la nuova disposizione “si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali” (
circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, par. 3).
In pratica, il piano di dilazione originariamente previsto in otto rate può essere rideterminato negli importi per effetto della riduzione della sanzione dal 10 al 3% e poi essere esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali, ripartendo il debito residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a venti) e ricalcolando l’importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.
Abbiamo ricevuto la richiesta di documentazione per un controllo formale della dichiarazione presentata nell’anno 2022, relativa al periodo d’imposta 2021, ai sensi dell’
art. 36-ter
,
D.P.R. n. 600/1973
. Se dovesse essere notificata la comunicazione di irregolarità ai fini di tale norma, è possibile definire la violazione con la norma speciale di cui all’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023?
Ai sensi dell’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli
artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972, recapitate successivamente al 1^ gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con le sanzioni ridotte al 3%.
La norma, quindi, non trova applicazione per le comunicazioni inviate a seguito dei
controlli formali della dichiarazione di cui all’
art. 36-ter, del
D.P.R. n. 600/1973.
Si precisa che nel caso di notifica di una comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36-
ter non è consentito né il ricorso al ravvedimento operoso “speciale” ex
art. 1, comma 174, della
legge n. 197/2022 (con riduzione della sanzione a 1/18 del minimo) né al ravvedimento operoso ordinario (
art. 13, comma 1-ter, del
D.Lgs. n. 472/1997).
La possibilità di sanare eventuali violazioni mediante ravvedimento operoso sussiste invece prima dell’invio della comunicazione di irregolarità ex
art. 36-ter,
D.P.R. n. 600/1973).
Come si fa a definire un omesso versamento relativo al periodo d’imposta 2021, se non è ancora arrivata la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis?
Ai sensi dell’
art. 1, comma 153, della
legge n. 197/2022, le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli
artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972, recapitate successivamente al 1^ gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con le sanzioni ridotte al 3%.
Pertanto, quando l’avviso bonario sarà notificato il contribuente potrà avvalersi della norma citata.
Non è invece applicabile il ravvedimento operoso “speciale”, con riduzione della sanzione a 1/18 del minimo, previsto dall’
art. 1, comma 174, della stessa
legge n. 197/2022, tenuto conto del fatto che tale disposizione non può trovare applicazione per le violazioni definibili ai sensi del comma 153 (v.
circolare27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2).
Comunque, prima della notifica dell’avviso bonario di cui all’
art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 il contribuente può sempre provvedere alla regolarizzazione della violazione di omesso versamento mediante il ravvedimento operoso ordinario (art. 13, D.Lgs.. n. 472/1997).
Se nel caso di cui alla domanda che precede l’avviso bonario non venisse mai notificato e il contribuente ricevesse direttamente la cartella di pagamento, quali strumenti avrebbe per sanare la irregolarità?
Nel caso ipotizzato, il contribuente non potrebbe avvalersi né della definizione agevolata degli avvisi bonari né del ravvedimento operoso (“speciale” o “ordinario”). Il ravvedimento operoso “ordinario” può essere esperito se perfezionato prima della notifica della cartella di pagamento (Cass., 11 maggio 2021, n. 12389
).
Dopo aver ricevuto un avviso bonario per l’anno d’imposta 2021 abbiamo presentato all’Ufficio richiesta di riesame. Qualche giorno fa l’Ufficio ci ha notificato una nuova comunicazione, con una riduzione dell’imposta, avendo recepito parte delle nostre osservazioni. Si chiede di conoscere se è possibile avvalersi della definizione “speciale” di cui all’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023.
L’art. 2, comma 2, D.Lgs.. n. 462/1997, prevede che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli
artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 non è eseguita se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni se la comunicazione è telematica, ex
art. 2-bis, comma 3, del
D.L. n. 203/2005), “ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente” che segnali le ragioni per cui si ritiene il pagamento, in tutto o in parte, non dovuto.
Poiché, quindi, se la richiesta di riesame in autotutela viene accolta parzialmente il termine per beneficiare della definizione agevolata con riduzione delle sanzioni (dal 30 al 10%) decorre dal ricevimento della comunicazione “definitiva”, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, si ritiene che il contribuente, nel caso in esame, possa beneficiare anche della definizione “speciale”, di cui all’
art. 1, comma 153, della
legge di n. 197/2022.
Dopo aver ricevuto un avviso bonario per l’anno d’imposta 2021 abbiamo presentato all’Ufficio richiesta di riesame. Qualche giorno fa l’Ufficio ci ha comunicato che la richiesta è stata respinta, confermando quindi gli importi dovuti secondo la comunicazione originaria. Si chiede di conoscere se è possibile avvalersi della definizione “speciale” di cui all’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023.
L’
art. 2, comma 2,
D. Lgs. n. 462/1997, prevede che l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli
artt. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 non è eseguita se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni se la comunicazione è telematica, ex
art. 2-bis, comma 3, del
D.L. n. 203/2005), “ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di
autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente” che segnali le ragioni per cui si ritiene il pagamento, in tutto o in parte, non dovuto. Se la richiesta di riesame in autotutela viene respinta dall’Ufficio, il contribuente non può più beneficiare della riduzione delle sanzioni (dal 30 al 10%).
È possibile avvalersi della definizione “speciale” degli avvisi bonari, prevista dall’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023, utilizzando in compensazione crediti IVA per il versamento delle somme dovute?
I commi da 153 a 159 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, che prevedono la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con la riduzione delle sanzioni al 3% delle imposte dovute, non contengono disposizioni che precludono il ricorso alla compensazione con crediti fiscali.
Al contrario, per la definizione degli accertamenti (art. 1, comma 182), per la definizione agevolata delle controversie tributarie (comma 94), per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (comma 208), per la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (comma 216) e per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (comma 220), le citate disposizioni escludono espressamente l’applicabilità della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs.. n. 241 del 1997.
Considerato che secondo le regole ordinarie della definizione agevolata degli avvisi bonari (artt. 2 e 3-bis, D.Lgs.. n. 462/1997) è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione e che la disciplina della definizione “speciale” non esclude espressamente detta compensazione, si ritiene che essa sia utilizzabile per i versamenti relativi alla definizione in argomento (in senso analogo, per il ravvedimento operoso “speciale”, v. circolare 17 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2).
È ammessa la definizione parziale dell’avviso bonario?
La questione riguarda non solo la definizione “speciale” di cui all’art. 1, comma 153, della legge di Bilancio 2023 ma la definizione in generale delle comunicazioni di irregolarità.
In proposito, si osserva che l’
art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 462/1997 prevede la possibilità di presentare istanza all’Ufficio delle Entrate per chiedere la rideterminazione in autotutela delle somme dovute, qualora la pretesa erariale sia considerata infondata, in tutto o in parte, dal contribuente.
La norma sancisce che la possibilità di definizione in via agevolata, con la riduzione delle sanzioni, può ottenersi solo a seguito della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, prosegue la norma, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.
Deve quindi ritenersi preclusa la possibilità di definizione parziale dell’avviso bonario, mediante il riconoscimento di una parte delle contestazioni.
Nel caso di definizione delle comunicazioni di irregolarità per omesso versamento di IVA, il pagamento regolarizza la violazione penale di cui all’art. 10-ter, del D.Lgs.. n. 74/2000?
L’
art. 10-ter del
D. Lgs n. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250 mila per ciascun periodo d’imposta.
L’art. 13 dello stesso D.Lgs. prevede, tra gli altri, che il reato di cui all’art. 10-ter, non è punibile “se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.
Pertanto, in caso di definizione “speciale” di cui all’art. 1, comma 153, dell’avviso bonario, per omesso versamento di IVA (superiore alla detta soglia di punibilità), prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il reato indicato non è punibile.
Quando si verifica la decadenza per la notifica degli avvisi bonari in conseguenza dei controlli automatizzati di cui all’
art. 36-bis
del
D.P.R. n. 600/1973
?
L’
art. 36-bis del
D.P.R. n. 600/1973 non prevede termini decadenziali per la notifica dell’avviso bonario. L’
art. 2, comma 1, del
D.Lgs. n. 462/1997 stabilisce che le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatizzati disciplinati dal citato art. 36-
bis sono iscritte a ruolo se il contribuente non provvede alla definizione della comunicazione di irregolarità entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso (90 giorni in caso di avviso telematico).
L’
art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, per effetto dell’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-
bis, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata. Per le dichiarazioni del sostituto d’imposta il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute ai sensi degli
artt. 19 e
20 del
Tuir.
L’
art. 1, comma 158, della
legge n. 197/2022,
proroga di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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