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Rate in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023
Un primo quesito riguarda l’applicabilità (o meno) della riduzione sanzionatoria al 3% anche alle dilazioni in corso, le cui rate risultavano in scadenza a ridosso dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia nei mesi di gennaio e febbraio.
Per l’Agenzia, la riduzione sanzionatoria si applica anche agli avvisi bonari, già oggetto di piani rateali in corso al 1° gennaio 2023. In tal caso, le sanzioni nella nuova misura del 3% saranno rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e quello dell’imposta versato.
Per la determinazione dell’imposta residua al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni al 3%, si dovrà preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative ad imposta, sanzioni ed interessi, includendo anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza di quella successiva (si prenda l’esempi della rata scaduta il 31 ottobre 2022, ma versata entro il 31 gennaio 2023).
In ogni caso, per il “ricalcolo”, si potrà utilizzare lo strumento messo a disposizione dell’Agenzia sul proprio sito internet.
Dilazioni decadute fuori dalla definizione agevolata anche se non è arrivata la cartella
La questione riguarda le dilazioni di comunicazioni di irregolarità che, al 1° gennaio 2023, risultavano decadute per omesso pagamento di taluna delle rate successive alla prima, qualora non ancora affidate all’agente della riscossione alla data del 30 giugno 2022.
L’Agenzia ha sottolineato che la definizione agevolata al 3% degli avvisi bonari è ammessa se, al 1° gennaio 2023:
Infatti, come già chiarito con la circolare n. 1/E/2023, in caso di mancato pagamento anche parziale alle scadenze previste, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Quindi, se il piano è decaduto, non si potrà beneficiare della definizione al 3%, anche se le somme non siano ancora state affidate all’agente della riscossione.
Il lieve inadempimento vale anche per la definizione agevolata?
I benefici della definizione agevolata al 3% sono conservati anche nei casi di lieve inadempimento previsti dall’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, ossia nelle ipotesi di:
– lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
– lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in goni caso, a 10.000 euro;
– tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva.
In ogni caso, saranno fatte salve le sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
La sanzione al 3% non è retroattiva
Per l’Agenzia la risposta è negativa.
L’agevolazione consiste appunto nella rideterminazione delle sanzioni al 3% dell’imposta – non versata o versata in ritardo – che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Se però il contribuente, con riferimento alla rata scaduta entro il 31 dicembre 2022, abbia versato la sola imposta, egli non potrà includere nella definizione agevolata la sanzione dovuta (relativa alla rata), che dovrà essere versata nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.
Decadenza dai piani rateali: causa di esclusione oppure no?
Il quesito si sofferma su un aspetto particolare. Anzitutto, chi ha sollevato la questione ha messo in luce che dalla disposizione normativa sembra possibile ottenere la riduzione sanzionatoria al 3% per quegli avvisi bonari la cui “rateazione è in corso” e, quindi, indipendentemente dalla possibile decadenza intervenuta al 1° gennaio 2023. La relazione d’accompagnamento afferma invece che laddove si sia verificata la decadenza entro il 31 dicembre 2022 non sarà possibile accedere alla misura premiale. Siccome la norma sulla remissione in termini di rate scadute non risulterebbe applicabile perché destinata ad altri istituti, ci si interroga su quale sia la corretta lettura della disposizione normativa.
L’Agenzia fa il punto della questione, sottolineando dapprima come il comma 155 inglobi tra le definizioni agevolate al 3% anche quegli avvisi bonari per i quali, al 1° gennaio 2023, risulti regolarmente in corso un pagamento rateale, ossia quelle avviate in anni precedenti, a prescindere dal periodo d’imposta e che, alla medesima data, non si sia verificata alcuna causa di decadenza ex art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.
Richiamando il successivo comma 156, l’Ufficio ha ritenuto che per beneficiare della riduzione sanzionatoria sul debito residuo sarà necessario che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, usufruendo eventualmente dell’estensione sino a 20 rate trimestrali (comma 159).
Le comunicazioni ex art. 36-ter sono inglobate nella definizione al 3%
Quindi la modifica introdotta riguarda:
– la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
– la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, il cui pagamento potrà essere rateizzato sino a un massimo di 20 rate trimestrali a prescindere dall’importo.