Avvisi bonari emessi dal 2025: risposte e pagamenti in 60 giorni
- 10 Agosto 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) interviene a modificare i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di attività di liquidazione ovvero di controllo automatico o formale delle dichiarazioni, concedendo un termine più ampio per la difesa ovvero per il versamento delle somme richieste, anche con pagamento rateale: si passa dai 30 giorni regolarmente previsti in questi casi a 60 giorni. Le nuove disposizioni non sono però immediatamente efficaci: si applicheranno per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Da quando decorrono le nuove disposizioni?
Tutte le modifiche che riguardano l’estensione dei termini a fronte della ricezione delle comunicazioni emesse nell’ambito di controlli automatici e formali – avvisi bonari – si applicano solamente per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, le comunicazioni che dovessero essere ricevute entro la fine di quest’anno o, comunque, elaborate entro quest’anno e ricevute l’anno prossimo, non si giovano dei nuovi termini più favorevoli previsti dal decreto correttivo.
Modifiche dei termini a difesa in presenza di controlli automatici e formali della dichiarazione
Controlli automatici
Nel caso in cui vi sia pericolo per la riscossione, o comunque se a seguito del controllo automatico emerga una maggiore o minore imposta dovuta (ovvero contributi), al contribuente (o al sostituto d’imposta) è inviata una comunicazione al fine di evitare che commetta ulteriori errori, provveda a correggere gli errori formali e liquidi l’eventuale maggiore pretesa, con interessi e sanzioni annesse.
Ebbene, la modifica portata dal decreto correttivo consiste proprio nel raddoppiare il tempo per fornire i chiarimenti previsto dalle disposizioni da ultimo citate, che aumenta quindi a 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione elaborata a partire dal 1° gennaio 2025.
Controlli formali
Un tipico esempio di controllo formale è quello che si attiva quando l’Amministrazione finanziaria chiede di documentare le spese che hanno dato luogo a componenti negativi di reddito ovvero a detrazioni d’imposta, come le spese mediche ai fini IRPEF. |
Modifiche ai termini della liquidazione delle somme richieste a seguito di controllo formale o automatico
Una caratteristica comune delle comunicazioni emesse a seguito di controllo automatico e formale è quella di spiegare al contribuente le ragioni dei rilievi e concedergli un termine per fornire chiarimenti.
Un’ulteriore caratteristica comune è l’intimazione al pagamento, cioè l’avviso che se non si versa quanto richiesto entro un determinato termine, le maggiori imposte, contributi, relativi sanzioni e interessi dovuti a seguito di questi controlli saranno iscritti a ruolo a titolo definitivo e avviati alla riscossione per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il decreto correttivo estende, coerentemente, anche i termini per l’adempimento onde evitare l’iscrizione a ruolo.
Controlli automatici
Anche in questo caso, il decreto correttivo estende a 60 giorni il termine appena indicato: ciò significa che si avranno 60 giorni per effettuare il versamento a partire dalla data in cui si ha ricevuto la comunicazione, ovvero la comunicazione concernente la rideterminazione in sede di autotutela a fronte dei chiarimenti forniti, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo e con interessi retrodatati.
Controlli formali
Si ricorda che il versamento delle somme richieste con controllo automatico o formale può avvenire anche ratealmente, attraverso un piano di massimo 20 rati trimestrali di pari importo. Coerentemente con le modifiche in analisi, il decreto correttivo estende il termine per il versamento della prima rata, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, anziché 30.
Casi particolari di comunicazione a seguito di controllo automatico o di liquidazione
In sintesi
Comunicazioni elaborate |
ante 1° gennaio 2025 |
post 1° gennaio 2025 |
Termine per fornire chiarimenti ovvero per effettuare il versamento, anche ratealmente |
||
Comunicazione controllo automatico (articoli 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) |
30 giorni |
60 giorni |
Comunicazione controllo formale (art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) |
30 giorni |
60 giorni |
Comunicazione di controllo automatico 36-bis redditi tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004) |
30 giorni |
30 giorni |
Comunicazione telematica esito liquidazione al professionista (art. 2-bis, comma 3, D.L. n. 203/2005) |
90 giorni |
90 giorni |
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