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Avvisi bonari emessi dal 2025: risposte e pagamenti in 60 giorni

Avvisi Bonari Emessi Dal 2025: Risposte E Pagamenti In 60 Giorni

Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) interviene a modificare i termini per il versamento delle somme dovute a seguito di attività di liquidazione ovvero di controllo automatico o formale delle dichiarazioni, concedendo un termine più ampio per la difesa ovvero per il versamento delle somme richieste, anche con pagamento rateale: si passa dai 30 giorni regolarmente previsti in questi casi a 60 giorni. Le nuove disposizioni non sono però immediatamente efficaci: si applicheranno per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Da quando decorrono le nuove disposizioni?

Tutte le modifiche che riguardano l’estensione dei termini a fronte della ricezione delle comunicazioni emesse nell’ambito di controlli automatici e formali – avvisi bonari – si applicano solamente per le comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, le comunicazioni che dovessero essere ricevute entro la fine di quest’anno o, comunque, elaborate entro quest’anno e ricevute l’anno prossimo, non si giovano dei nuovi termini più favorevoli previsti dal decreto correttivo.

Modifiche dei termini a difesa in presenza di controlli automatici e formali della dichiarazione

Le modifiche introdotte dal decreto correttivo allungano innanzitutto i termini a difesa previsti a seguito della ricezione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di controllo c.d. automatico, ovvero formale, delle dichiarazioni, disposti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 in materia di imposte dirette e dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA.

Controlli automatici

Il controllo automatico (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) è una modalità accertativa che si basa sull’analisi, attraverso dati informatici, delle informazioni indicate dal contribuente all’interno della propria dichiarazione dei redditi o IVA (incluse liquidazioni periodiche), confrontandoli con quelli in possesso dell’Anagrafe Tributaria. La finalità del controllo è quella di risolvere gli errori materiali e di calcolo che emergono con evidenza dal semplice incrocio dei dati forniti dal contribuente con quelli in possesso dell’Ufficio (ad esempio una detrazione d’imposta in percentuale più elevata da quella prevista dalla legge), oppure che derivano da inadempimenti formalmente incorretti (ad esempio compilare il rigo sbagliato della dichiarazione).

Nel caso in cui vi sia pericolo per la riscossione, o comunque se a seguito del controllo automatico emerga una maggiore o minore imposta dovuta (ovvero contributi), al contribuente (o al sostituto d’imposta) è inviata una comunicazione al fine di evitare che commetta ulteriori errori, provveda a correggere gli errori formali e liquidi l’eventuale maggiore pretesa, con interessi e sanzioni annesse.

A fronte della comunicazione, il contribuente o il sostituto può fornire chiarimenti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, al fine di ottenere un annullamento totale o parziale della rettifica (articoli 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

Ebbene, la modifica portata dal decreto correttivo consiste proprio nel raddoppiare il tempo per fornire i chiarimenti previsto dalle disposizioni da ultimo citate, che aumenta quindi a 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione elaborata a partire dal 1° gennaio 2025.

Controlli formali

Il controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) è finalizzato alla verifica della correttezza dei dati esposti all’interno della dichiarazione del contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i documenti in loro possesso, ovvero confrontando quanto dichiarato da altri Enti (ad esempio istituti previdenziali o assistenziali).

Un tipico esempio di controllo formale è quello che si attiva quando l’Amministrazione finanziaria chiede di documentare le spese che hanno dato luogo a componenti negativi di reddito ovvero a detrazioni d’imposta, come le spese mediche ai fini IRPEF.

Proceduralmente, l’Amministrazione finanziaria invita dapprima il contribuente a fornire chiarimenti e la documentazione necessaria, dopodiché gli comunica l’esito del controllo formale, motivando le ragioni che hanno dato luogo alla rettifica e per consentirgli, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, di segnalare la presenza di dati o elementi in suo favore che non sono stati valutati correttamente (art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973).
Ebbene, anche in questo caso, il D.Lgs. n. 108/2024 ha raddoppiato il termine per fornire chiarimenti, portandolo al sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione elaborata a partire dal 1° gennaio 2025.

Modifiche ai termini della liquidazione delle somme richieste a seguito di controllo formale o automatico

Una caratteristica comune delle comunicazioni emesse a seguito di controllo automatico e formale è quella di spiegare al contribuente le ragioni dei rilievi e concedergli un termine per fornire chiarimenti.

Un’ulteriore caratteristica comune è l’intimazione al pagamento, cioè l’avviso che se non si versa quanto richiesto entro un determinato termine, le maggiori imposte, contributi, relativi sanzioni e interessi dovuti a seguito di questi controlli saranno iscritti a ruolo a titolo definitivo e avviati alla riscossione per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il decreto correttivo estende, coerentemente, anche i termini per l’adempimento onde evitare l’iscrizione a ruolo.

Controlli automatici

Per quanto riguarda il controllo automatico, l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 prevede che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente paga l’importo comunicato entro 30 giorni a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, ovvero dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione definitiva concernente la rideterminazione in sede di autotutela a seguito dei chiarimenti forniti. La stessa norma prevede poi un regime premiale se si rispetta il termine: le sanzioni amministrative dovute sono ridotte a 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Anche in questo caso, il decreto correttivo estende a 60 giorni il termine appena indicato: ciò significa che si avranno 60 giorni per effettuare il versamento a partire dalla data in cui si ha ricevuto la comunicazione, ovvero la comunicazione concernente la rideterminazione in sede di autotutela a fronte dei chiarimenti forniti, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un terzo e con interessi retrodatati.

Controlli formali

Molto simili anche le modifiche riguardanti i termini di iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale. In tal caso l’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997 prevede un termine di 30 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, per versare le somme ivi intimate, con il beneficio di una riduzione ai due terzi delle sanzioni. Anche in questo caso, il decreto correttivo estende a 60 giorni il termine per adempiere al pagamento.

Si ricorda che il versamento delle somme richieste con controllo automatico o formale può avvenire anche ratealmente, attraverso un piano di massimo 20 rati trimestrali di pari importo. Coerentemente con le modifiche in analisi, il decreto correttivo estende il termine per il versamento della prima rata, che dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, anziché 30.

Casi particolari di comunicazione a seguito di controllo automatico o di liquidazione

Nel caso di dichiarazione presentata dal professionista abilitato attraverso Entratel, sembrerebbe essere rimasto fermo a 90 giorni, a partire dalla data in cui gli è stata inviata telematicamente la comunicazione per irregolarità sull’esito della liquidazione della dichiarazione, il termine per fornire chiarimenti ovvero versare quanto richiesto (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 2023). In questo caso, infatti, il decreto correttivo sembra intervenire solamente per modificare la formulazione dell’art. 2-bis, comma 3, D.L. n. 203/2005 onde evitare che, alla luce delle altre modifiche effettuate, si sarebbe determinato un termine di 120 giorni.
Rimane fermo, inoltre, il termine di 30 giorni per fornire chiarimenti a fronte del particolare caso di controllo automatico di redditi soggetti a tassazione separata, disposto dall’art. 1, comma 412, legge n. 311/2004. In proposito, il decreto correttivo precisa solamente che anche la prima rata, in caso di pagamento rateale, deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In sintesi

 Comunicazioni elaborate

ante 1° gennaio 2025

post 1° gennaio 2025

 Termine per fornire chiarimenti ovvero per effettuare il versamento, anche ratealmente

Comunicazione controllo automatico (articoli 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972)

30 giorni

60 giorni

Comunicazione controllo formale (art. 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973)

30 giorni

60 giorni

Comunicazione di controllo automatico 36-bis redditi tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004)

30 giorni

30 giorni

Comunicazione telematica esito liquidazione al professionista (art. 2-bis, comma 3, D.L. n. 203/2005)

90 giorni

90 giorni

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