Avvocati, compensazione di debiti fiscali con crediti per il patrocinio a spese dello Stato: modificato il decreto attuativo
- 27 Settembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Approda nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 il D.M. 31 agosto 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze che modifica il D.M. 15 luglio 2016 in tema di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 che ha reso possibile compensare con i debiti fiscali i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato per il gratuito patrocinio.
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 è stato pubblicato il D.M. 31 agosto 2023, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Giustizia, recante modifiche al D.M. 15 luglio 2016 “Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato”.
L’art. 1, comma 860, legge n. 197/2022 ha introdotto alcune modifiche all’art. 1, comma 778, legge n. 208/2015 rendendo possibile compensare i crediti per spese, diritti e onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con debiti fiscali.
In particolare, il testo ora vigente dell’art. 1, comma 778, legge n. 208/2015 prevede che – dal 2016 entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui (e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui) – i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi dell’art. 82 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
La normativa prevede inoltre che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure e per garantire il rispetto del limite di spesa.
Per tale ragione è stato emanato il D.M. 31 agosto 2023.