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Azione disciplinare: dalla notifica della delibera di apertura del procedimento decorre il termine per la conclusione

Azione Disciplinare: Dalla Notifica Della Delibera Di Apertura Del Procedimento Decorre Il Termine Per La Conclusione

Con due pronto ordini del 3 agosto 2023, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in tema di procedimenti disciplinari.

Al fine di poter esercitare il diritto di accesso agli atti di un procedimento disciplinare a carico di un professionista, è necessario che il richiedente l’accesso sia titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lett. b, della Legge n. 241/1990. La richiesta di accesso ai documenti, inoltre, deve essere motivata.

L’eventuale apertura di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto non implica necessariamente, all’esito dello stesso, l’irrogazione di una sanzione disciplinare, potendo concludersi anche con un provvedimento di archiviazione. Qualora invece la richiesta de qua riguardi espressamente provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti del professionista, l’art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2, stabilisce che agli effetti dell’applicazione del codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’art. 2 ter del codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione.

In occasione dell’istituzione dell’albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, prevedendo che “Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

Prescrizione dell’azione disciplinare

In merito, alla prescrizione dell’azione disciplinare, è stato chiarito che solo la delibera di apertura del procedimento disciplinare può costituire un atto propulsivo del procedimento disciplinare idoneo a determinare l’interruzione della prescrizione, posto che siffatta delibera determina il momento dell’apertura del procedimento disciplinare, individua il “thema decidendi” e, a seguito della notifica, instaura un rapporto di conoscenza del procedimento e incardina il contraddittorio.

Pertanto, le attività propedeutiche prescritte dall’art. 7 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale non costituiscono, di per sé, atti propulsivi del procedimento disciplinare in senso stretto, tenuto conto peraltro che le suddette attività potrebbero concludersi con una delibera di archiviazione immediata del procedimento.

Pur se l’esercizio dell’azione disciplinare non può dirsi prescritto nei termini sopra descritti, è solo dalla data della avvenuta notifica della delibera di apertura del procedimento ai soggetti interessati che decorre il termine di 18 mesi per la conclusione del procedimento disciplinare, salvo proroga entro il termine perentorio di trenta mesi per esigenze istruttorie, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 6, del Regolamento.

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