Azioni di società non residente ricevute in donazione: come determinare il valore normale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 114 del 23 maggio 2024

In tema di valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente, con la risposta a interpello n. 114 del 23 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 6 dell’art. 68 del TUIR dispone che le plusvalenze indicate nelle lettere c), c­bis) e c­ter) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.

L’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 505/1999 nel modificare il comma 6 dell’art. 68 del TUIR ha aggiunto “assoggettato a tassazione” dopo le parole “il valore di acquisto”. Come evidenziato nella relazione illustrativa a tale decreto, la disposizione ha inteso chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l’attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali.

Così, ad esempio, qualora l’attività finanziaria possa ritenersi compresa nell’ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito contenute nell’art. 48 [ndr. ora 51] del TUIR, allorché l’attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura.

Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.

In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

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