L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 114 del 23 maggio 2024
Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all’atto dell’ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Così, ad esempio, qualora l’attività finanziaria possa ritenersi compresa nell’ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito contenute nell’art. 48 [ndr. ora 51] del TUIR, allorché l’attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura.
Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva.
In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.