Banche: come si applica l’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse
- 23 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la circolare n. 4 del 23 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse.
L’articolo 26 del “decreto Asset” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici», ha introdotto un’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse.
Come indicato nella relazione illustrativa al decreto Asset, tale imposta è stata introdotta a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie.
Al riguardo, il comma 7 prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, al finanziamento del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.
Sulla base di tali premesse, il comma 1 istituisce, in dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria a carico delle banche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “T.U.B.”.
Tale imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il comma 3 fissa un tetto massimo all’ammontare dell’imposta straordinaria pari allo 0,26 per cento dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation, di seguito “CRR”), con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
In sede di conversione del decreto Asset, inoltre, è stato introdotto il comma 5-bis che consente alle banche, in luogo del versamento dell’imposta, di destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta a una riserva non distribuibile a tal fine individuata.
Il comma 6-bis, infine, anch’esso introdotto in sede di conversione, stabilisce il divieto per le banche di traslare gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali.
Al riguardo, per l’osservanza del predetto divieto vigilerà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente alle Camere con apposita relazione.
Con la circolare, sentita la Banca d’Italia, sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione:
– all’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta straordinaria;
– alla determinazione della base imponibile;
– alla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta straordinaria;
– alle modalità e ai termini per il versamento dell’imposta;
– alle regole per la costituzione della riserva non distribuibile;
– alle modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta per le imprese che iniziano l’attività nel corso degli esercizi interessati.