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BEFIT: verso una base imponibile comune per le imprese cross-border

Befit: Verso Una Base Imponibile Comune Per Le Imprese Cross Border

Nel complesso si tratta di un tentativo di semplificazione delle regole impositive per il business cross-border, ovvero, per le società che appartengono allo stesso gruppo e che, effettuando transazioni, compravendite ed esercitando le rispettive attività in molteplici Paesi UE si trovano anche a dover applicare regole fiscali differenti.

Un puzzle fiscale cui il BEFIT dovrebbe porre rimedio fornendo un unico insieme di norme comuni per determinare la base imponibile di tali gruppi di società cross-border.

Davvero un ottimo proposito. A patto che non rimanga tale.

A questo punto, una premessa è necessaria prima di fissare i punti centrali delle due novità.

BEFIT: primi passi senza certezze

La proposta BEFIT, che spetterà poi al Consiglio definire e avviare alla procedura consultiva e di approvazione, è simile a precedenti proposte dell’UE che cercavano di introdurre una base imponibile comune per le società, cioè la CCCTB o base imponibile comune per l’imposta sulle società, e la CCCTB, base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società. Entrambe sono ora ritirate e sostituite dal BEFIT, ma ciò non cancella le esperienze pregresse che ci hanno fornito. 

Queste proposte infatti sono state a lungo controverse e osteggiate da diversi Stati membri.

Sebbene il governo irlandese abbia dichiarato che continuerà a impegnarsi attivamente sulla questione, nel documento del Tax Strategy Group Corporation Tax Paper del luglio 2022 è stato osservato che le questioni relative all’imposizione diretta permangono di competenza degli Stati membri in base ai trattati. Conseguentemente, l’armonizzazione fiscale in tali ambiti, per Dublino, permane contraria a tale principio.

Cosa ne discende? È prevedibile che altri Stati membri abbiano opinioni simili. Questo comporta che per la Commissione europea potrebbe essere difficile ottenere l’approvazione unanime del BEFIT da parte di tutti i 27 Stati membri. Inoltre, è probabile che molti Paesi considerino l’attuazione della direttiva sull’imposta minima sulle società del secondo pilastro, inserita nel quadro OCSE, come la vera priorità per il 2023. Sembrerebbe quindi prematuro procedere con il BEFIT dato che esiste un accordo globale di principio sull’iniziativa del primo pilastro dell’OCSE, che prevede anche un approccio per l’allocazione degli utili.

Non sarebbe più logico evitare sovrapposizioni di interventi normativi prematuri che potrebbero poi rivelarsi contraddittori? In sostanza, il BEFIT non sembra muovere i suoi primi passi su un piano supportato da certezze.

Il quadro generale delle due novità

La proposta BEFIT prevede norme comuni per la determinazione della base imponibile delle società con sede nell’UE che fanno parte di un gruppo con ricavi globali consolidati superiori a una certa soglia. Il BEFIT includerebbe anche disposizioni per l’assegnazione degli utili agli Stati membri interessati. Una volta assegnati, gli utili sarebbero soggetti all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società del rispettivo Stato membro.

La proposta sul Transfer pricing riguarda invece l’attuazione di norme comuni per la determinazione dell’approccio ai prezzi di trasferimento per le entità con sede nell’UE, sulla base dei principi OCSE.

Proposta BEFIT della Commissione europea

La proposta di direttiva è strutturata in sei capitoli che stabiliscono le regole, a partire dalle disposizioni generali sull’ambito di applicazione e sulle definizioni, passando alle disposizioni dettagliate relative al calcolo della base imponibile BEFIT, all’attribuzione della base imponibile BEFIT ai membri del gruppo BEFIT, a un approccio semplificato alla conformità dei prezzi di trasferimento, alle disposizioni amministrative e terminando con le disposizioni relative al recepimento della proposta di direttiva nella legislazione locale degli Stati membri UE.

A chi guarda il BEFIT tra obbligatorietà e volontarietà

La direttiva si applicherebbe alle società residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni situate in altri Stati membri. Ma non finisce qui, perché i confini del BEFIT interesserebbero anche le stabili organizzazioni situate negli Stati membri ma di entità residenti a fini fiscali in un Paese terzo, ossia una società non UE con una stabile organizzazione nell’UE.

La proposta di direttiva prevede inoltre disposizioni obbligatorie e facoltative che dipendono dalle dimensioni del gruppo multinazionale interessato e dalle sue attività all’interno dell’UE. In particolare, la nuova normativa applicherebbe le medesime soglie seguendo gli stessi canoni delle norme GloBE del secondo pilastro OCSE.

Pertanto, i gruppi che operano nell’UE, con sede centrale nell’UE o in un Paese terzo, con un fatturato annuo complessivo di almeno 750 milioni di euro rientreranno nell’ambito di applicazione del BEFIT in via obbligata. Tuttavia, l’ambito di applicazione della direttiva proposta non si applicherà a un gruppo con sede legale in un Paese non UE se, in due degli ultimi quattro anni, i ricavi combinati delle controllate e delle stabili organizzazioni del gruppo nell’UE non superano:

(i) il 5% dei ricavi totali del gruppo o

(ii) 50 milioni di euro.

La volontarietà dell’opzione scatta invece nel caso in cui non siano soddisfatte le soglie di cui sopra.

Naturalmente, un gruppo può comunque optare per l’applicazione del BEFIT, a condizione però che rediga un bilancio consolidato. La parola chiave è quindi gruppo, sopra o sotto soglia.

Ma cosa s’intende per Gruppo?

Un gruppo BEFIT si formerebbe quando due o più società o stabili organizzazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva soddisfano una soglia di proprietà del 75% (partecipazione diretta o indiretta).

Altro punto da considerare, la sussistenza di condizioni specifiche per alcuni settori. La relazione che accompagna la direttiva evidenzia infatti gli adeguamenti proposti per i trasporti internazionali e le industrie estrattive.

Calcolo del risultato fiscale preliminare di ogni membro del gruppo BEFIT

Il punto di partenza per il calcolo del risultato fiscale preliminare è costituito dai conti finanziari delle entità del gruppo BEFIT. Questi conti devono seguire il principio contabile dell’entità capogruppo o dell’entità costituita per redigere i bilanci e scambiare documenti con le autorità nel caso di un gruppo con sede centrale non nell’UE. Inoltre, il principio contabile deve comunque essere coerente con la legislazione dell’UE, ad esempio, i principi contabili generalmente accettati di uno Stato membro o gli IFRS.

A questo punto è corretto precisare che anche se il BEFIT prevede un minor numero di aggiustamenti fiscali rispetto alle regole del secondo pilastro GloBE, la definizione degli utili o le perdite nette della contabilità finanziaria sarebbero comunque soggetti a una serie di interventi e modifiche. Dunque, la semplificazione e lo snellimento delle procedure non sono poi così diretti e automatici come annunciato. Comunque, nel contesto dell’aggregazione dei risultati fiscali preliminari in un’unica base imponibile, la proposta di direttiva consentirebbe ai membri del gruppo BEFIT di compensare le perdite in tutto il gruppo, cioè le perdite potrebbero essere utilizzate a livello transfrontaliero. Inoltre, non sarebbe necessario applicare alcuna ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e royalties all’interno del gruppo BEFIT, a condizione che il beneficiario effettivo del pagamento sia un membro del gruppo stesso, anche se la proposta di direttiva non fornisce una definizione del termine “beneficiario effettivo”.

Regole e aggiustamenti per il periodo di rodaggio

Nei primi sette anni fiscali successivi all’attuazione, fase di transizione, la base imponibile BEFIT verrebbe assegnata ai membri del gruppo utilizzando una percentuale di assegnazione di base, calcolata sulla percentuale di risultati imponibili medi nei tre anni fiscali precedenti.

Nel primo esercizio fiscale, il risultato imponibile dell’esercizio precedente dovrà essere determinato in conformità alle norme nazionali sull’imposta sulle società dello Stato membro in cui la società del gruppo BEFIT è residente o situata ai fini fiscali. Negli esercizi successivi invece, il calcolo del risultato imponibile dell’anno precedente dovrà generalmente basarsi sulle disposizioni BEFIT. Inoltre, la proposta chiarisce che se un membro del gruppo BEFIT ha risultati imponibili negativi, la percentuale di allocazione di base per il rispettivo membro del gruppo BEFIT sarà considerata pari a zero. Inoltre, la proposta prevede che gli aggiustamenti alla percentuale di ripartizione siano necessari per le transazioni all’interno del gruppo BEFIT che non sono valutate a condizioni di mercato.

Un solo referente UE per le società e dichiarazione dei redditi dell’intero gruppo in un solo Paese

La proposta di direttiva prevede uno sportello unico per consentire alle imprese di trattare con una sola autorità UE per gli obblighi di dichiarazione e per la presentazione dei documenti correlati. L’obbligo di archiviazione e tenuta dei conti spetterebbe generalmente all’entità capogruppo, filing entity, che presenterebbe un’unica dichiarazione con tutte le informazioni richieste per l’intero gruppo, la BEFIT Information Return, direttamente alla propria amministrazione fiscale. Tale report formato dichiarativo dovrà essere presentato entro quattro mesi dalla fine dell’anno fiscale e richiederà informazioni sul gruppo e sulla struttura proprietaria, nonché sui singoli membri del gruppo BEFIT.

Inoltre, l’entità che presenta la dichiarazione dovrà allegare dati e info sul calcolo del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT, la relativa base imponibile, la parte allocata di ciascun membro del gruppo e in che percentuale.

L’autorità fiscale locale condividerà poi le informazioni con le amministrazioni fiscali degli altri Stati membri in cui il gruppo opera. In sostanza un Country by Country report concentrato.

Questo per il gruppo BEFIT. Ogni singolo membro del gruppo sarà comunque tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi alla propria amministrazione fiscale, al fine di garantire che qualsiasi aggiustamento aggiuntivo alla parte di base imponibile BEFIT che gli è stata assegnata e deciso da interventi di un singolo Stato sul piano fiscale, crediti, sia catturato correttamente.

Controlli fiscali, team BEFIT

Sul versante delle autorità fiscali dei Paesi interessati, la proposta introdurrebbe il concetto di “gruppo BEFIT”, composto da rappresentanti di ciascuna amministrazione fiscale competente degli Stati membri in cui il gruppo opera. Il team BEFIT esaminerebbe e raggiungerebbe un consenso sulla completezza e l’accuratezza della dichiarazione di informazioni BEFIT, ad eccezione del risultato del calcolo del risultato fiscale preliminare di ciascun membro del gruppo BEFIT. Secondo il memorandum esplicativo, questo concetto mira a facilitare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le amministrazioni fiscali locali, nonché a fornire una certezza tempestiva e a risolvere le controversie su argomenti specifici.

In particolare, lo Stato membro in cui una società del gruppo BEFIT ha presentato la propria dichiarazione dei redditi sarà tenuto a emettere un accertamento fiscale e a far valere il relativo debito fiscale in conformità alle proprie disposizioni legislative nazionali.

La proposta chiarisce inoltre che le amministrazioni fiscali nazionali possono avviare e coordinare verifiche sui membri locali del gruppo BEFIT in conformità alle loro disposizioni nazionali. E ancora, le amministrazioni fiscali locali avranno il diritto di richiedere verifiche congiunte. In seguito all’esito di un audit, il team BEFIT faciliterà le correzioni e gli aggiustamenti.

Sanzioni

Per garantire la corretta attuazione e applicazione delle norme del quadro comune, la proposta prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sanzionatorie applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali in materia di BEFIT in modo efficace, proporzionato e dissuasivo.

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