Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione: dichiarazioni entro il 31 gennaio 2020

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2019, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio 2020. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Dogane, che ha messo a disposizione degli operatori il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto

Con nota del 19 dicembre 2019, relativa ai benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che:

– è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2019;

– la misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2019;

– l’agevolazione spetta per:

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti aventi diritto presentano l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il termine del 31 gennaio 2020.

A cura della Redazione

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