La Cassazione, con l’ordinanza n. 30930 depositata il 27 novembre 2019, ha precisato che in tema di agevolazioni prima casa rappresenta una circostanza rilevante, la costruzione di soppalchi, successiva all’acquisto, che rendono l’immobile di metratura superiore a 240 mq poi suddiviso e rivenduto. Inoltre non ha rilievo l’intera superficie calpestabile ma occorre escludere dal dato quantitativo globale solo alcuni vani specificatamente individuati, quali balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto.
L’Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di liquidazione con il quale contestava la decadenza dei benefici fiscali sulla prima casa. In sintesi l’immobile in questione, sulla base dei dati risultanti dal Catasto, misurava 271 mq, quindi rientrava nella categoria di lusso e non poteva godere delle agevolazioni prima casa. Inoltre l’Agenzia contestava la rivendita del bene prima del quinquennio. Il contribuente impugnava l’atto impositivo eccependo, tra l’altro, l’irrilevanza delle risultanze catastali, smentite dal fatto che l’immobile era stato successivamente diviso e la superficie complessiva era inferiore a 240 mq; inoltre rilevava come solo successivamente all’acquisto vi sarebbe stato un aumento della metratura in virtù della realizzazione di soppalchi. La CTP accoglieva il ricorso ma la sentenza era riformata in appello. La CTR infatti riteneva che l’Ufficio avesse provato l’inesistenza dei requisiti per l’agevolazione poi revocata e che, inoltre, sarebbero stati irrilevanti le successive modifiche alla metratura dell’appartamento. La sentenza veniva impugnata evidenziando in particolare l’illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30930, depositata il 27 novembre 2019, ha accolto il ricorso del contribuente rinviando la causa al giudice di appello. La motivazione della sentenza di appello appariva insufficiente, non avendo i giudici attentamente valutato gli elementi forniti dall’acquirente dell’immobile.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa, infatti, risultava assolutamente rilevante la circostanza secondo cui l’immobile sarebbe poi stato diviso in due appartamenti, la cui superficie complessiva risultava inferiore a 240 mq.
Il tutto, a maggior ragione, alla luce del fatto che il contribuente aveva documentato che l’ampliamento dell’immobile era avvenuto, in epoca ancora posteriore alla divisione: è innegabile che tali modifiche, essendo successive alla compravendita, incidono sul requisito dimensionale, determinante per poter usufruire dell’agevolazione.
Esaminando poi gli altri motivi di ricorso, ritenuti infondati, la Suprema Corte ha ribadito altresì che per determinare la superficie utile ai fini dei benefici prima casa, non ha rilievo l’intera superficie calpestabile o meno: come espressamente previsto dal Legislatore, vanno esclusi dal dato quantitativo globale solo alcuni vani specificatamente individuati, quali balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto.
A cura della Redazione
Copyright © – Riproduzione riservata
Corte di Cassazione, sez. sesta civile, ordinanza 27/11/2019, n. 30930