Con la risposta a interpello n. 98 del 23 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di conservazione di un file riepilogativo in luogo dei biglietti di trasporto.
Il trasporto di persone e la certificazione dei relativi corrispettivi sono stati oggetto, nel tempo, di plurimi interventi da parte del legislatore e dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, l’
art. 22,
D.P.R. n. 633/1972 individua le operazioni in relazione alle quali
l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Tra queste operazioni rientrano, tra l’altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito.
In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della
ricevuta fiscale, di cui all’
art. 8,
legge n. 249/1976 e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, adempimento che è stato sostituito dall’emissione dei relativi
titoli di viaggio: per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Le descritte modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell’introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Il quadro di sintesi che se ne trae è quello per cui il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della
fattura obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d’imposta – o egli non decida di emetterla su
base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale (e della memorizzazione elettronica con conseguente trasmissione telematica dei dati di cui all’
art. 2, comma 1,
D.Lgs. n. 127/2015), dell’emissione dei biglietti contenenti le informazioni previste dal
D.M. 30 giugno 1992,
anche se dematerializzati.
Tali biglietti di trasporto rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del
D.M. 17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistono disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali tipicamente l’
art. 39 del
decreto IVA, secondo cui i registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal decreto devono essere conservati a norma dell’
art. 22,
D.P.R. n. 600/1973.
Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.
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