Con provvedimento del 21 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Con provvedimento del 21 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 con riguardo al servizio on line CIVIS.
Il provvedimento disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’art. 12-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
La disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulti dovuta.
Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia.
Il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permette l’intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS.
Tale funzionalità arricchisce la gamma di servizi disponibili via web, per consentire agli utenti di ricevere assistenza o servizi a distanza, in conformità con quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’art. 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line.
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